Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore – di Luca Savi
Il caso
Il TAR Brescia Sez. I, con la sentenza 27 novembre 2025, n. 1078 ha respinto il ricorso proposto da un Comune avverso l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di rilevanti dimensioni. L’ente locale sosteneva che il precedente diniego opposto in sede di procedura abilitativa semplificata (PAS), non impugnato dal proponente, avesse definitivamente consumato il potere amministrativo, precludendo l’accesso al procedimento ordinario di autorizzazione unica.
PAS e autorizzazione unica: regimi distinti
Il Collegio muove da una netta ricostruzione sistematica dei regimi autorizzativi previsti dal d.lgs. 28/2011 e dal d.lgs. 387/2003. PAS e AU sono procedimenti autonomi, caratterizzati da presupposti, competenze e regole procedimentali differenti. Nessuna disposizione normativa introduce un principio di alternatività tale da impedire, in caso di esito negativo della PAS, l’accesso al procedimento ordinario.
La disponibilità delle aree
Il TAR afferma che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, non è necessaria la titolarità di un diritto reale. Anche un contratto preliminare di compravendita, purché assistito dal consenso del proprietario e idoneo a fondare la tutela ex art. 2932 c.c., integra una disponibilità giuridica sufficiente.
Agrivoltaico e requisiti soggettivi
Il Tribunale chiarisce poi che le Linee guida MASE del 2022 e il DM “agrivoltaico” del 2023 introducono requisiti soggettivi solo ai fini dell’accesso agli incentivi (cd agrivoltaico avanzato), non anche per il rilascio dei titoli abilitativi.
La valutazione agronomica
Quanto alla continuità dell’attività agricola, il TAR riconosce l’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente. Il piano agronomico approvato dimostrava un’effettiva integrazione tra produzione agricola e produzione energetica.
La sentenza segna un punto fermo di rilievo pratico: il diniego di PAS non preclude l’autorizzazione unica; la disponibilità delle aree non coincide con la proprietà; i requisiti soggettivi agricoli rilevano solo sul piano incentivante.
