All’avvocato moroso si può staccare il citofono

Civile

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · di Luca Savi

Il titolo professionale del debitore non attenua la portata delle conseguenz e giuridiche della morosità. I temi di NT+ Le ultime sentenze

La destinazione professionale non limita la sospensione

Il richiamo alla giurisprudenza disciplinareLa Corte d’appello di Napoli sezione VI, con la sentenza del 29 ottobre 2025, numero 5301, torna a definire i

confini applicativi dell’articolo 63, comma 3, disposizioni attuative Codice civile, che consente

all’amministratore di sospendere i servizi di godimento separato quando la morosità del condomino superi il

semestre. La disposizione, pensata per garantire la continuità della gestione condominiale, consente di

limitare l’utilizzo di quelle utilità riferite esclusivamente alla singola unità immobiliare. Tra queste rientra

anche il citofono, considerato un servizio individuale e non essenziale alla funzionalità dell’edificio. Per i

giudici partenopei, proprio tale carattere consente all’amministratore di interromperne l’erogazione senza

ledere diritti primari degli altri partecipanti alla comunione.

Ad originare il giudizio l’impugnazione proposta da un avvocato, gravemente moroso, che lamentava la

disattivazione del citofono e la sospensione di altri servizi individuali, sostenendo che la misura avesse

compromesso l’accesso dei clienti al proprio studio. L’amministratore, dopo regolare comunicazione, aveva

infatti disposto l’interruzione dell’illuminazione dell’androne, della posta interna e del funzionamento

dell’impianto citofonico, in applicazione della norma citata. La Corte conferma la piena legittimità

dell’intervento, osservando che esso è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e conforme alla

funzione di tutela dell’interesse collettivo che l’articolo 63 disposizioni attuative intende presidiare. La

sospensione di un servizio riferito alla sola unità del debitore, aggiunge il Collegio, non incide sui diritti degli

altri condòmini né integra un comportamento ritorsivo.

Particolarmente netto è il principio secondo cui la destinazione d’uso dell’immobile non rileva ai fini della

sospensione. Né la qualità di avvocato, né le esigenze dello studio professionale possono incidere sulla portata

del potere conferito all’amministratore dalla legge. L’interesse del condominio alla regolarità dei pagamenti

prevale sulle utilità economiche del singolo moroso. Di conseguenza, la domanda risarcitoria del

professionista viene respinta per difetto di prova: nessun danno patrimoniale concreto è stato dimostrato e la

sospensione, pienamente conforme alla normativa, non può generare un diritto all’indennizzo.

La pronuncia si inserisce in un quadro più ampio di responsabilità del professionista moroso. Il Consiglio

nazionale forense, con la sentenza 128/2025, ha infatti affermato che l’avvocato che non adempie

obbligazioni essenziali – tra cui canoni, utenze e spese condominiali – viola i doveri di dignità, correttezza e

decoro, sino a legittimare la sospensione dall’esercizio della professione. L’inadempienza economica diviene

così rilevante sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello deontologico, confermando che la qualità

professionale del debitore non attenua la portata delle conseguenze giuridiche della morosità.

Cicero

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