Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · di Luca Savi
Il titolo professionale del debitore non attenua la portata delle conseguenz e giuridiche della morosità. I temi di NT+ Le ultime sentenze
La destinazione professionale non limita la sospensione
Il richiamo alla giurisprudenza disciplinareLa Corte d’appello di Napoli sezione VI, con la sentenza del 29 ottobre 2025, numero 5301, torna a definire i
confini applicativi dell’articolo 63, comma 3, disposizioni attuative Codice civile, che consente
all’amministratore di sospendere i servizi di godimento separato quando la morosità del condomino superi il
semestre. La disposizione, pensata per garantire la continuità della gestione condominiale, consente di
limitare l’utilizzo di quelle utilità riferite esclusivamente alla singola unità immobiliare. Tra queste rientra
anche il citofono, considerato un servizio individuale e non essenziale alla funzionalità dell’edificio. Per i
giudici partenopei, proprio tale carattere consente all’amministratore di interromperne l’erogazione senza
ledere diritti primari degli altri partecipanti alla comunione.
Ad originare il giudizio l’impugnazione proposta da un avvocato, gravemente moroso, che lamentava la
disattivazione del citofono e la sospensione di altri servizi individuali, sostenendo che la misura avesse
compromesso l’accesso dei clienti al proprio studio. L’amministratore, dopo regolare comunicazione, aveva
infatti disposto l’interruzione dell’illuminazione dell’androne, della posta interna e del funzionamento
dell’impianto citofonico, in applicazione della norma citata. La Corte conferma la piena legittimità
dell’intervento, osservando che esso è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e conforme alla
funzione di tutela dell’interesse collettivo che l’articolo 63 disposizioni attuative intende presidiare. La
sospensione di un servizio riferito alla sola unità del debitore, aggiunge il Collegio, non incide sui diritti degli
altri condòmini né integra un comportamento ritorsivo.
Particolarmente netto è il principio secondo cui la destinazione d’uso dell’immobile non rileva ai fini della
sospensione. Né la qualità di avvocato, né le esigenze dello studio professionale possono incidere sulla portata
del potere conferito all’amministratore dalla legge. L’interesse del condominio alla regolarità dei pagamenti
prevale sulle utilità economiche del singolo moroso. Di conseguenza, la domanda risarcitoria del
professionista viene respinta per difetto di prova: nessun danno patrimoniale concreto è stato dimostrato e la
sospensione, pienamente conforme alla normativa, non può generare un diritto all’indennizzo.
La pronuncia si inserisce in un quadro più ampio di responsabilità del professionista moroso. Il Consiglio
nazionale forense, con la sentenza 128/2025, ha infatti affermato che l’avvocato che non adempie
obbligazioni essenziali – tra cui canoni, utenze e spese condominiali – viola i doveri di dignità, correttezza e
decoro, sino a legittimare la sospensione dall’esercizio della professione. L’inadempienza economica diviene
così rilevante sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello deontologico, confermando che la qualità
professionale del debitore non attenua la portata delle conseguenze giuridiche della morosità.
