Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore – di Luca Savi
Il caso
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 27 marzo 2025, n. 9788, ha riformato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato tardivo e infondato il ricorso avverso il diniego regionale di avvio della procedura di VIA e di autorizzazione unica per un impianto eolico di significativa potenza.
La natura degli atti regionali “transitori”
Il Collegio chiarisce che simili delibere non hanno carattere immediatamente lesivo. Trattandosi di atti di indirizzo e coordinamento interno, l’interesse a ricorrere sorge solo con l’adozione dell’atto applicativo che arresta il procedimento.
Aree idonee e divieti generalizzati
Nel merito, la sentenza afferma che le Regioni non possono introdurre, neppure in via amministrativa, criteri generali e astratti idonei a paralizzare ex ante lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La previsione di tetti provinciali di potenza si risolve in una moratoria di fatto.
La necessità della valutazione in concreto
Il Consiglio di Stato ribadisce che anche la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi in un divieto assoluto. Essa integra, al più, un giudizio di primo livello, che deve essere seguito da una valutazione puntuale del progetto.
Il principio affermato
La decisione riafferma che la disciplina delle fonti rinnovabili è riconducibile alla competenza concorrente in materia di energia e che i principi fondamentali sono fissati dalla normativa statale. Ne discende l’illegittimità di preclusioni territoriali automatiche.
