Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 27 Ottobre 2025 · di Luca Savi
Con ordinanza del 21 agosto 2025, il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo avverso il provvedimento che aveva autorizzato un sequestro conservativo sui beni personali di due ex amministratori di una società a responsabilità limitata operante nel settore immobiliare.
Il quadro normativo. Il giudice ha ricostruito i presupposti dell’azione ex articolo 2394 Codice civile, applicabile anche alle Srl ai sensi dell’articolo 2476, comma 6: il creditore sociale può agire contro gli amministratori quando il patrimonio risulta insufficiente, purché tale insufficienza sia causalmente connessa alla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità patrimoniale.
La valutazione del Tribunale. Il Collegio ha osservato che i titoli giudiziali vantati dal creditore non bastano a dimostrare la responsabilità degli amministratori. Gli addebiti formulati — mancata difesa in giudizi promossi da terzi o inadempimento di contratti — rappresentano effetti della crisi già in atto, non cause di essa. La documentazione contabile evidenziava la presenza di poste attive e crediti verso l’erario.
Sul piano del pericolo, il Tribunale ha escluso concreti indizi di atti dispositivi volti a sottrarre beni alla garanzia dei creditori. La prospettata inaffidabilità degli amministratori non è stata ritenuta sufficiente in assenza di specifici comportamenti distrattivi.
Il principio affermato. La decisione ribadisce che il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori di società di capitali non può basarsi su una generica insolvenza o sulla semplice difficoltà di riscossione dei crediti. La responsabilità ex articolo 2394 richiede un nesso puntuale tra condotte di mala gestio e danno ai creditori, mentre il periculum deve emergere da circostanze oggettive concrete.
Conclusioni. Revocando la misura cautelare, il Tribunale di Milano ha riaffermato il principio di tipicità e proporzionalità delle azioni a tutela dei creditori sociali. Non ogni crisi di impresa si traduce automaticamente in responsabilità personale degli amministratori, i quali rispondono solo per violazioni specifiche e causalmente rilevanti.
