L’intelligenza artificiale può assistere, ma non sostituire l’avvocato

AI

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 30 Ottobre 2025 · di Luca Savi

Anche il Tribunale di Prato si inserisce nel dibattito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa in campo forense. Il Collegio, con il decreto dell’11 ottobre 2025, esclude che l’impiego di strumenti generativi possa integrare, di per sé, una condotta processuale illecita o temeraria ai sensi dell’articolo 96 Codice procedura civile.

La scarsa qualità degli atti. La parte ricorrente sosteneva che la memoria difensiva fosse stata redatta con l’ausilio di un software di IA. Il giudice ha respinto la richiesta di condanna, chiarendo che la norma punisce solo il comportamento processuale connotato da dolo o colpa grave. La mera infondatezza della pretesa non è sufficiente; né assume rilievo la scarsa qualità degli atti o l’eventuale presenza di citazioni improprie.

I precedenti di merito. A Roma (25 settembre 2025) era stata esclusa la colpa per l’avvocato che aveva dichiarato di aver usato l’AI; mentre a Torino (16 settembre 2025) e Latina (23 settembre 2025) era stata riconosciuta la responsabilità aggravata quando gli atti contenevano dati inconferenti o riferimenti a sentenze inesistenti.

La giustizia amministrativa. Il Tar Lombardia, con la sentenza 3054 del 21 ottobre 2025, ha respinto un ricorso segnalando all’Ordine degli Avvocati di Milano la condotta del difensore: «l’intelligenza artificiale può assistere il professionista, ma non lo solleva dalle sue responsabilità». Il Tar ha ritenuto che il comportamento integri una violazione del dovere di lealtà e probità sancito dall’articolo 88 c.p.c.

Sintesi. L’uso dell’IA non è di per sé illecito processuale, ma diventa fonte di responsabilità quando il professionista non verifica i risultati generati, determinando le cosiddette «allucinazioni da IA» — risposte in apparenza coerenti ma prive di riscontro reale.

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