Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 26 Maggio 2025 · di Luca Savi
Con la sentenza 6969/2025, il Tar Lazio ha annullato la delibera della Giunta regionale 171/2023, che introduceva un tetto massimo alla potenza autorizzabile per nuovi impianti da fonti rinnovabili in ciascuna provincia, colpendo soprattutto la provincia di Viterbo, già interessata da numerosi impianti.
La misura, presentata come criterio di riequilibrio territoriale, è stata letta dal Tar come una vera e propria moratoria preventiva, in contrasto con i principi fondamentali che regolano l’autorizzazione degli impianti Fer. L’articolo 20 del Dlgs 199/2021 è chiaro: fino a quando non saranno definitivamente individuate le aree idonee, non si possono introdurre moratorie o sospensioni nei procedimenti autorizzativi.
Il Tar ha ricordato che le Linee guida nazionali del 2010 (Dm 10 settembre 2010), tuttora vincolanti, prevedono che solo un’istruttoria tecnica dettagliata possa giustificare l’esclusione di un’area per motivi ambientali. Non è ammesso alcun blocco generalizzato, e tanto meno un divieto automatico mascherato da pianificazione.
La decisione si inserisce nel solco tracciato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza 4298/2024, che aveva sospeso in via cautelare l’efficacia delle stesse limitazioni. Il messaggio della giurisprudenza amministrativa è limpido: la transizione energetica è un interesse pubblico primario; gli strumenti di programmazione non possono mai trasformarsi in barriere invalicabili o scorciatoie procedimentali.
