Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 13 Maggio 2025 · di Luca Savi
Con la sentenza 717 del 1° aprile 2025, il Tar Sicilia ha annullato il provvedimento con cui la Regione aveva negato la compatibilità ambientale a un progetto eolico da 28,5 MW, localizzato in un’area priva di vincoli paesaggistici e non ricompresa tra quelle classificate come «non idonee» ai sensi del Dm 10 settembre 2010.
Il diniego si fondava su un parere negativo della Soprintendenza, recepito senza valutazioni autonome dalla Commissione tecnica. Il Tar ha ritenuto l’iter viziato per più profili, sia procedimentali sia sostanziali.
Le motivazioni. In primo luogo, il parere della Soprintendenza non è vincolante: l’amministrazione deve esprimere una valutazione autonoma e ponderata degli interessi pubblici coinvolti (art. 25 Dlgs 152/2006). In secondo luogo, è emersa la mancata attivazione del contraddittorio: il proponente non è stato messo nelle condizioni di replicare alle osservazioni tecniche prima del diniego.
Il principio del dissenso costruttivo. Gli enti tecnici si sono limitati a rilevare criticità, senza indicare prescrizioni, alternative progettuali o misure mitigative. Secondo il Tar, un dissenso non accompagnato da proposte migliorative contrasta con la logica cooperativa della conferenza di servizi (Cons. Stato, sez. IV, 2983/2021).
L’area oggetto dell’intervento non era soggetta a vincoli puntuali né esclusa dalla normativa regionale. Tale condizione genera una presunzione di compatibilità ambientale, superabile solo mediante una motivazione rafforzata, che nel caso di specie è mancata.
Conclusioni. Il Tar ha annullato sia il parere tecnico negativo, sia il diniego finale, imponendo una rivalutazione del progetto. Una decisione che richiama le amministrazioni a un cambio di paradigma: nei procedimenti ambientali, il confronto con gli operatori deve diventare sostanziale, non formale.
