Agrivoltaico, il Tar Lombardia smonta i limiti regionali: i requisiti non possono travolgere la normativa statale

Energia

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 10 Giugno 2025 · di Luca Savi

requisiti non possono travolgere la normativa statale

Il giudice amminis trativo lombardo rafforza un principio importante: le Regioni possono disciplinare, ma non ostacolareSostenibilità e innovazione

di Luca Savi – coordinatore scientifico Unai Bergamo

Le ricaduteCon la sentenza 1825/2025 pubblicata il 22 maggio, il Tar Lombardia ha annullato, in parte, la delibera della

Giunta regionale lombarda numero 12/2783 del 15 luglio 2024, recante gli «indirizzi sull’installazione di

impianti agrivoltaici in area agricola». Una pronuncia destinata a segnare un nuovo punto fermo nel rapporto

tra normativa statale e regolazione regionale in materia di fonti di energia rinnovabile (Fer).

Il Collegio ha accolto i motivi di ricorso che denunciavano l’illegittimità tanto del requisito soggettivo (forma

giuridica e assetto societario del proponente) quanto di quello oggettivo (criteri di utilizzo della superficie

agricola), confermando che la Regione non può introdurre condizioni più restrittive rispetto alla disciplina

nazionale, specie in un ambito, come quello della produzione da Fer, riservato alla legislazione concorrente ex

articolo 117, comma 3 della Costituzione.

Quanto al profilo soggettivo, la Regione richiedeva che i progetti potessero essere presentati solo da imprese

agricole singole o da società miste con partecipazione dell’imprenditore agricolo. Una scelta che, secondo il

Tar, viola la libertà d’impresa, introduce un vincolo di forma non previsto dalla legge statale (Dlgs 199/2021) e

non è giustificabile neppure facendo leva sul Dm 436/2023, relativo ai soli incentivi Pnrr.

Sul piano oggettivo, invece, la delibera imponeva che non più del 40% della superficie agricola utilizzata (Sau)

fosse occupata dai sistemi agrivoltaici e che almeno il 70% della Sau fosse destinata ad attività agricola. Ma

secondo il Tar, tali parametri non coincidono con quelli previsti dalle Linee guida Mase del 2022, che fanno

riferimento a criteri distinti (Stot, Spv e Laor) e non sono stati sostituiti dal successivo Dm 436/2023.

La sentenza di merito consolida e amplia quanto già affermato nell’ordinanza cautelare 1060/2025 del 14

aprile, con cui il Tar aveva sospeso l’efficacia del requisito soggettivo. Il giudice amministrativo lombardo

rafforza così un principio destinato ad avere effetti anche oltre i confini regionali: le Regioni possono

disciplinare, ma non ostacolare. E se le Linee guida ministeriali non sono state superate, vanno applicate

fedelmente, senza interpolazioni regionali.

La pronuncia impone ora agli uffici regionali e provinciali un riesame delle istanze rigettate in base ai

requisiti annullati, e alle imprese la consapevolezza di poter proporre progetti anche al di fuori delle forme

societarie imposte dalla Regione.

Per i funzionari della Pa, il principio è chiaro: la normativa nazionale fissa i criteri autorizzativi; ogni deroga o

aggravio richiede base legislativa. Per i tecnici e gli operatori, la strada è tracciata: tornano al centro i requisiti

tecnici del progetto e non la forma giuridica del proponente.

Cicero

Cicero

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