Agrivoltaico, illegittimi i requisiti soggettivi imposti dalla giunta lombarda

Energia

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · di Luca Savi

La Regione aveva richiesto che i proponenti fossero imprese agricole o società miste costituite con l’impr endit ore agricolo titolare del fondoI temi di NT+ Le ultime sentenze

Il nodo del contendere: il requisito soggettivo

Il raffronto con i precedentiAnche il Tar Lombardia (sezione di Brescia), con la sentenza 789/2025, ha annullato la delibera della Giunta

regionale numero XII/2783 del 15 luglio 2024 nella parte in cui subordinava l’autorizzazione degli impianti

agrivoltaici a requisiti soggettivi ulteriori rispetto a quelli fissati dal legislatore statale.

La Regione Lombardia aveva richiesto che i proponenti fossero imprese agricole o società miste costituite con

l’imprenditore agricolo titolare del fondo. Un vincolo che, seppur pensato per preservare la vocazione agricola

dei terreni, di fatto escludeva operatori energetici non associati, creando un ostacolo strutturale allo sviluppo

del comparto. La società ricorrente, rimasta priva di titolo autorizzativo, ha denunciato l’illegittimità della

previsione regionale per violazione della normativa statale in materia di fonti rinnovabili.

Il Collegio ha ricordato come i principali decreti legislativi in materia (Dlgs 387/2003,Dlgs 28/2011 e Dlgs

199/2021) non introducano alcuna limitazione soggettiva per la costruzione e gestione di impianti Fer. La

materia rientra nella competenza concorrente ex articolo 117, comma 3, Costituzione, e solo lo Stato può

fissare i principi fondamentali. Le Regioni, ha sottolineato il Tar, non possono introdurre vincoli non previsti

dal legislatore nazionale, pena l’illegittimità degli atti.

Nemmeno la normativa secondaria giustifica l’impostazione lombarda: il Dm 436/2023, adottato dal Mase,

prevede requisiti soggettivi solo ai fini dell’accesso agli incentivi Pnrr, non per l’ottenimento dei titoli

autorizzativi. Lo stesso vale per le Linee guida ministeriali del 2022, che contemplano criteri tecnici e

premianti, ma non impongono modelli societari obbligatori.

Il Tar Brescia ha richiamato la recente sentenza del Tar Milano 1825/2025, che aveva già dichiarato illegittimi

i medesimi requisiti soggettivi e oggettivi fissati dalla Regione, riaffermando la centralità della disciplina

statale. Analoga direzione era stata tracciata dall’ordinanza cautelare 1060/2025, che aveva sospeso in via

provvisoria il requisito societario, e dall’ordinanza 4298/2024 del Consiglio di Stato, in tema di fotovoltaico.

La giurisprudenza appare ormai consolidata: le Regioni possono disciplinare le modalità insediative, ma non

restringere il novero dei soggetti abilitati.

Cicero

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