Agrivoltaico: procedura abilitativa e autorizzazione unica non sono procedure alternative

Energia

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 19 Gennaio 2026 · di Luca Savi

Agrivoltaico: procedura abilitativa e autorizzazione unica

Si tratta di procedimenti autonomi, caratterizzati da presupposti, competenze e regole diff erentiSostenibilità e inno vazione

PAS e autorizzazione unica: regimi distinti

Agrivoltaico e requisiti soggettiviIl Tar Brescia sezione I, con la sentenza 27 novembre 2025, n. 1078 ha respinto il ricorso proposto da un

Comune avverso l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia per la realizzazione di un impianto

agrivoltaico di rilevanti dimensioni. L’ente locale sosteneva che il precedente diniego opposto in sede di

procedura abilitativa semplificata (Pas), non impugnato dal proponente, avesse definitivamente consumato il

potere amministrativo, precludendo l’accesso al procedimento ordinario di autorizzazione unica. Contestava

inoltre la disponibilità delle aree, la qualificazione agrivoltaica dell’intervento e l’assenza di requisiti

soggettivi in capo al proponente.

Il Collegio muove da una netta ricostruzione sistematica dei regimi autorizzativi previsti dal Dlgs 28/2011 e

dal Dlgs 387/2003. PAS e AU sono procedimenti autonomi, caratterizzati da presupposti, competenze e regole

procedimentali differenti. Nessuna disposizione normativa introduce un principio di alternatività tale da

impedire, in caso di esito negativo della PAS, l’accesso al procedimento ordinario. Al contrario, l’articolo 6,

comma 4, Dlgs 28/2011 conferma che il diniego in sede semplificata non cristallizza il rapporto

amministrativo, consentendo persino la riproposizione dell’istanza.

Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato al requisito della «disponibilità» del suolo. Il Tar afferma

che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, non è necessaria la titolarità di un diritto reale. Anche un

contratto preliminare di compravendita, purché assistito dal consenso del proprietario e idoneo a fondare la

tutela ex articolo 2932 Codice civile, integra una disponibilità giuridica sufficiente. Pretendere il trasferimento

anticipato del possesso o effetti reali immediati significherebbe introdurre requisiti privi di base normativa e

incompatibili con la fisiologica aleatorietà del procedimento autorizzativo.

Il Tribunale chiarisce poi che le Linee guida Mase del 2022 e il Dm agrivoltaico del 2023 introducono requisiti

soggettivi solo ai fini dell’accesso agli incentivi (agrivoltaico avanzato), non anche per il rilascio dei titoli

abilitativi. La legislazione primaria in materia di fonti da energia rinnovabile non subordina l’autorizzazione

alla natura agricola del soggetto proponente, né impone forme di aggregazione con imprese agricole.

Quanto alla continuità dell’attività agricola, il Tar riconosce l’ampia discrezionalità tecnica

dell’amministrazione procedente. Il piano agronomico approvato dimostrava un’effettiva integrazione tra

produzione agricola e produzione energetica, anche attraverso coltivazioni in fuori suolo, modalità non

incompatibile con la nozione civilistica e tecnica di attività agricola. In assenza di travisamenti o manifeste

irragionevolezze, il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni tecniche

Cicero

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