Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 19 Gennaio 2026 · di Luca Savi
Agrivoltaico: procedura abilitativa e autorizzazione unica
Si tratta di procedimenti autonomi, caratterizzati da presupposti, competenze e regole diff erentiSostenibilità e inno vazione
PAS e autorizzazione unica: regimi distinti
Agrivoltaico e requisiti soggettiviIl Tar Brescia sezione I, con la sentenza 27 novembre 2025, n. 1078 ha respinto il ricorso proposto da un
Comune avverso l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia per la realizzazione di un impianto
agrivoltaico di rilevanti dimensioni. L’ente locale sosteneva che il precedente diniego opposto in sede di
procedura abilitativa semplificata (Pas), non impugnato dal proponente, avesse definitivamente consumato il
potere amministrativo, precludendo l’accesso al procedimento ordinario di autorizzazione unica. Contestava
inoltre la disponibilità delle aree, la qualificazione agrivoltaica dell’intervento e l’assenza di requisiti
soggettivi in capo al proponente.
Il Collegio muove da una netta ricostruzione sistematica dei regimi autorizzativi previsti dal Dlgs 28/2011 e
dal Dlgs 387/2003. PAS e AU sono procedimenti autonomi, caratterizzati da presupposti, competenze e regole
procedimentali differenti. Nessuna disposizione normativa introduce un principio di alternatività tale da
impedire, in caso di esito negativo della PAS, l’accesso al procedimento ordinario. Al contrario, l’articolo 6,
comma 4, Dlgs 28/2011 conferma che il diniego in sede semplificata non cristallizza il rapporto
amministrativo, consentendo persino la riproposizione dell’istanza.
Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato al requisito della «disponibilità» del suolo. Il Tar afferma
che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, non è necessaria la titolarità di un diritto reale. Anche un
contratto preliminare di compravendita, purché assistito dal consenso del proprietario e idoneo a fondare la
tutela ex articolo 2932 Codice civile, integra una disponibilità giuridica sufficiente. Pretendere il trasferimento
anticipato del possesso o effetti reali immediati significherebbe introdurre requisiti privi di base normativa e
incompatibili con la fisiologica aleatorietà del procedimento autorizzativo.
Il Tribunale chiarisce poi che le Linee guida Mase del 2022 e il Dm agrivoltaico del 2023 introducono requisiti
soggettivi solo ai fini dell’accesso agli incentivi (agrivoltaico avanzato), non anche per il rilascio dei titoli
abilitativi. La legislazione primaria in materia di fonti da energia rinnovabile non subordina l’autorizzazione
alla natura agricola del soggetto proponente, né impone forme di aggregazione con imprese agricole.
Quanto alla continuità dell’attività agricola, il Tar riconosce l’ampia discrezionalità tecnica
dell’amministrazione procedente. Il piano agronomico approvato dimostrava un’effettiva integrazione tra
produzione agricola e produzione energetica, anche attraverso coltivazioni in fuori suolo, modalità non
incompatibile con la nozione civilistica e tecnica di attività agricola. In assenza di travisamenti o manifeste
irragionevolezze, il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni tecniche
