Un amministratore di condominio revocato dal Tribunale per gravi irregolarità può riprendere la gestione dello stesso stabile attraverso una società della quale è socio unico e legale rappresentante? Il Tribunale di Taranto, Prima sezione civile, con decreto del 20 maggio 2026 (deliberato in camera di consiglio il 18 maggio 2026; R.G. 3866/2025), risponde di no: la nomina della società-schermo integra un’elusione del divieto posto dall’articolo 1129, comma 13, del Codice civile e giustifica una nuova revoca giudiziale.
La regola in sintesi
L’articolo 1129, comma 13, del Codice civile — introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012) — stabilisce che «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato». Si tratta di un divieto temporaneo, riferito alla designazione immediatamente successiva al provvedimento di rimozione: la sua funzione è impedire che l’assemblea renda inoperativa la revoca disposta dal giudice, riconfermando il professionista rimosso (così, da ultimo, Cassazione n. 1569/2024, che richiama Cass. n. 4696/2020 e Cass. n. 23743/2020). Il decreto tarantino aggiunge il tassello decisivo: il divieto opera anche quando la rinomina passi per una persona giuridica interposta.
Il caso
Un condomino aveva ottenuto già nel 2023 — con decreto dell’8 novembre 2023 — la revoca giudiziale dell’amministratore, motivata dal grave ritardo nell’elaborazione dei rendiconti: l’ultimo consuntivo approvato risaliva addirittura all’esercizio 2015. Pochi giorni prima del deposito di quel decreto, però, l’assemblea aveva affidato la gestione a una società a responsabilità limitata semplificata il cui socio unico e amministratore era il medesimo professionista. Nel biennio successivo il copione si era ripetuto: un solo consuntivo — quello dell’esercizio 2017 — portato in approvazione, a distanza di anni. Di qui il nuovo ricorso, diretto questa volta contro la società.
Il ragionamento del Tribunale
Il Collegio muove dall’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che consente l’esercizio dell’attività di amministrazione anche alle società, ma esige che i requisiti professionali siano posseduti «dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati». Se i requisiti devono sussistere in capo alle persone fisiche che concretamente gestiscono, allora anche le ragioni che hanno condotto alla revoca giudiziale spiegano effetto verso la persona giuridica per il cui tramite il professionista rimosso intenda proseguire l’attività: egli è infatti privo di uno dei requisiti di legge, ossia non essere stato in precedenza revocato. La nomina della società facente capo al revocato costituisce quindi un tentativo di elusione del dettato normativo mediante uno strumentale schermo societario (in tal senso anche Corte d’appello di Genova n. 1217/2024 e Tribunale di Trieste n. 438/2022).
L’acquiescenza non salva la nomina elusiva
La società resistente aveva eccepito l’autonomia soggettiva della persona giuridica e la mancata impugnazione, da parte del condomino, delle delibere di nomina (30 ottobre 2023) e di conferma (24 novembre 2025), con conseguente acquiescenza. Il Tribunale disattende: la nullità della rinnovazione dell’incarico a un amministratore giudizialmente revocato può essere valutata incidenter tantum nel procedimento camerale di revoca, senza che occorra una separata impugnazione delle delibere. Né le irregolarità contabili risultavano superate, avendo la stessa società ammesso di non aver approvato nei termini i rendiconti pregressi e quello del 2024: conferma della sostanziale continuità della gestione.
L’interesse alla revoca resta attuale
Il Collegio ribadisce inoltre che l’interesse ad agire permane anche quando, dopo il ricorso, l’assemblea abbia nel frattempo confermato l’amministratore contestato: resta infatti «attuale» l’interesse a che l’assemblea non rinnovi l’incarico in favore del revocato (in questo senso Tribunale di Napoli, Sez. IV, 18 marzo 2026, che richiama Tribunale di Milano n. 13046/2024). Sulle spese, infine, nulla è stato disposto, attesa la natura sostanzialmente amministrativa del provvedimento camerale di nomina e revoca (Cassazione n. 25336/2018 e n. 3198/2023).
Cosa devono sapere condomini e amministratori
Per i condomini: il rimedio della revoca giudiziale (articoli 1129 e 1131 del Codice civile) non può essere vanificato da operazioni di facciata; chi rileva la prosecuzione della medesima gestione sotto veste societaria può chiedere una nuova revoca, e il giudice guarderà alla sostanza, non all’involucro. Per i professionisti del settore: l’esercizio in forma societaria dell’attività non è uno strumento di immunità, perché requisiti e responsabilità restano ancorati alle persone fisiche che svolgono in concreto le funzioni gestorie.
Lo Studio assiste condomini e condominî nei procedimenti di revoca giudiziale dell’amministratore, nella verifica della regolarità contabile della gestione e nel contenzioso conseguente. Per un esame del caso concreto è possibile contattare la segreteria.
