Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · di Luca Savi
Appalto superbonus: l’inadempimento dell’appaltatore
Impedendo l’ accesso al beneficio è reputato grave con conseguente restituzione delle somme anticipate
Il ricorso monitorio e l’opposizione
Clausole limitative e tutela del committente
Il principio che si consolidaLa causa decisa dal Tribunale di Verbania nasce dall’ennesimo contenzioso legato ai contratti stipulati
durante la stagione del superbonus. Un condominio aveva affidato a un general contractor i lavori di
efficientamento energetico, ma dopo la firma del contratto e il pagamento di un cospicuo anticipo i cantieri
non erano mai stati avviati. Scaduti i termini collegati alle agevolazioni fiscali, l’assemblea aveva diffidato
l’appaltatore a riprendere le opere, chiedendo in mancanza la restituzione delle somme versate.
Per recuperare le somme, il condominio aveva scelto la via rapida del decreto ingiuntivo, ottenendone
l’emissione. L’appaltatore, tuttavia, proponeva opposizione, sostenendo da un lato l’incompetenza territoriale
del tribunale e dall’altro la presenza di una clausola contrattuale che lo esonerava da ogni pretesa in caso di
mancato versamento integrale dell’anticipo. A suo avviso, non sussisteva quindi alcun credito certo, liquido
Il Tribunale ha accolto l’opposizione sotto il profilo processuale, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo per
difetto dei requisiti di immediatezza e certezza del credito: la risoluzione del contratto, infatti, richiede un
accertamento giudiziale con natura costitutiva, incompatibile con la procedura monitoria. Ma nel merito il
giudice ha dato ragione al condominio, rilevando che l’appaltatore non aveva mai avviato i lavori e che il
termine di inizio fissato contrattualmente aveva carattere essenziale, legato all’ottenimento dei benefici
fiscali. L’inadempimento è stato perciò qualificato come grave e idoneo a giustificare la risoluzione del
contratto con conseguente restituzione delle somme anticipate.
Rigettata anche la difesa basata sulla clausola di «nulla a pretendere»: si applicava solo nell’ipotesi di mancato
pagamento dell’anticipo, circostanza qui non ricorrente. Per il giudice, interpretare diversamente la clausola
significherebbe privare di tutela il committente, vanificando la funzione stessa del contratto di appalto.
Rilevante inoltre il richiamo alla disciplina consumeristica: il condominio, quando composto da persone
fisiche, può giovarsi delle tutele riservate ai consumatori, tra cui il foro inderogabile del luogo di residenza.
La sentenza afferma un principio chiaro: nell’ambito dei contratti di appalto legati ai bonus edilizi, il mancato
avvio dei lavori entro i termini convenuti integra inadempimento grave, che legittima la risoluzione del
contratto e la restituzione delle somme. Le procedure monitorie non possono sostituire l’accertamento
giudiziale, ma il risultato finale non cambia: chi non adempie risponde delle proprie omissioni.
La decisione di Verbania si inserisce nel filone giurisprudenziale che tutela i committenti di fronte all’inerzia
