Appalto superbonus: l’inadempimento dell’appaltatore risolve il contratto

Tributario

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · di Luca Savi

Appalto superbonus: l’inadempimento dell’appaltatore

Impedendo l’ accesso al beneficio è reputato grave con conseguente restituzione delle somme anticipate

Il ricorso monitorio e l’opposizione

Clausole limitative e tutela del committente

Il principio che si consolidaLa causa decisa dal Tribunale di Verbania nasce dall’ennesimo contenzioso legato ai contratti stipulati

durante la stagione del superbonus. Un condominio aveva affidato a un general contractor i lavori di

efficientamento energetico, ma dopo la firma del contratto e il pagamento di un cospicuo anticipo i cantieri

non erano mai stati avviati. Scaduti i termini collegati alle agevolazioni fiscali, l’assemblea aveva diffidato

l’appaltatore a riprendere le opere, chiedendo in mancanza la restituzione delle somme versate.

Per recuperare le somme, il condominio aveva scelto la via rapida del decreto ingiuntivo, ottenendone

l’emissione. L’appaltatore, tuttavia, proponeva opposizione, sostenendo da un lato l’incompetenza territoriale

del tribunale e dall’altro la presenza di una clausola contrattuale che lo esonerava da ogni pretesa in caso di

mancato versamento integrale dell’anticipo. A suo avviso, non sussisteva quindi alcun credito certo, liquido

Il Tribunale ha accolto l’opposizione sotto il profilo processuale, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo per

difetto dei requisiti di immediatezza e certezza del credito: la risoluzione del contratto, infatti, richiede un

accertamento giudiziale con natura costitutiva, incompatibile con la procedura monitoria. Ma nel merito il

giudice ha dato ragione al condominio, rilevando che l’appaltatore non aveva mai avviato i lavori e che il

termine di inizio fissato contrattualmente aveva carattere essenziale, legato all’ottenimento dei benefici

fiscali. L’inadempimento è stato perciò qualificato come grave e idoneo a giustificare la risoluzione del

contratto con conseguente restituzione delle somme anticipate.

Rigettata anche la difesa basata sulla clausola di «nulla a pretendere»: si applicava solo nell’ipotesi di mancato

pagamento dell’anticipo, circostanza qui non ricorrente. Per il giudice, interpretare diversamente la clausola

significherebbe privare di tutela il committente, vanificando la funzione stessa del contratto di appalto.

Rilevante inoltre il richiamo alla disciplina consumeristica: il condominio, quando composto da persone

fisiche, può giovarsi delle tutele riservate ai consumatori, tra cui il foro inderogabile del luogo di residenza.

La sentenza afferma un principio chiaro: nell’ambito dei contratti di appalto legati ai bonus edilizi, il mancato

avvio dei lavori entro i termini convenuti integra inadempimento grave, che legittima la risoluzione del

contratto e la restituzione delle somme. Le procedure monitorie non possono sostituire l’accertamento

giudiziale, ma il risultato finale non cambia: chi non adempie risponde delle proprie omissioni.

La decisione di Verbania si inserisce nel filone giurisprudenziale che tutela i committenti di fronte all’inerzia

Cicero

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