Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · di Luca Savi
La regola applicabile è quella esistente al momento dell’ adozione dell’ atto. L’evoluzione normativa non modifica retroattivamente la
legittimità delle decisioni già assunte. I temi di NT+ Le ultime sentenze
La decisione. Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 11 febbraio 2026, n. 1099, torna sul regime transitorio delle
aree idonee per impianti fotovoltaici e ribadisce un principio dirimente: la legittimità dell’atto amministrativo
va scrutinata secondo la normativa vigente al momento della sua adozione.
La vicenda riguarda una Pas, Procedura abilitativa semplificata, presentata nel 2023 per un impianto
fotovoltaico a terra. L’area non era assoggettata a vincoli paesaggistici né ricadeva nelle fasce di rispetto
previste dal Codice dei beni culturali. Decorso il termine senza rilievi, il titolo si era formato per silenzio
assenso. Il Comune ha poi esercitato l’autotutela sostenendo che, pur in assenza di vincoli, l’area agricola non
potesse considerarsi idonea se non prossima a zone produttive.
Il Tar aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che la norma allora vigente imponesse una lettura
restrittiva del catalogo delle aree idonee. Il Consiglio di Stato riforma la decisione. La disciplina transitoria
contenuta nell’articolo 20 del Dlgs 199/2021 individuava, accanto a specifiche ipotesi riferite a siti già
trasformati o infrastrutturati, una categoria generale di aree considerate idonee in quanto non sottoposte a
tutela paesaggistica né ricadenti nelle relative fasce di rispetto. Tale previsione aveva funzione autonoma ed
estensiva, non subordinata alla ricorrenza di ulteriori condizioni.
Il Collegio prende atto dell’evoluzione normativa successiva: le modifiche introdotte nel 2024, il dibattito
costituzionale sul comma 1-bis, quindi l’abrogazione dell’articolo 20 operata dall’articolo 2 del Dl 175/2025,
convertito nella legge 4/2026, che ha riscritto il quadro delle aree agricole nel nuovo assetto del Testo unico
Fer, introducendo limiti più stringenti per il fotovoltaico a terra e una disciplina distinta per l’agrivoltaico con
Tuttavia, tali sopravvenienze non possono incidere sul giudizio. L’atto di autotutela è stato adottato quando
l’articolo 20 era pienamente vigente e deve essere valutato esclusivamente alla luce di quella disciplina.
L’amministrazione non può legittimare ex post la propria determinazione richiamando norme entrate in
La sentenza riafferma così un criterio di certezza giuridica essenziale in un settore caratterizzato da continua
instabilità legislativa: la regola applicabile è quella esistente al momento dell’adozione dell’atto. L’evoluzione
normativa può orientare le scelte future, ma non modifica retroattivamente la legittimità delle decisioni già
