Aree idonee e Pas: la disciplina sopravvenuta non incide sugli atti già adottati

Energia

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · di Luca Savi

La regola applicabile è quella esistente al momento dell’ adozione dell’ atto. L’evoluzione normativa non modifica retroattivamente la

legittimità delle decisioni già assunte. I temi di NT+ Le ultime sentenze

La decisione. Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 11 febbraio 2026, n. 1099, torna sul regime transitorio delle

aree idonee per impianti fotovoltaici e ribadisce un principio dirimente: la legittimità dell’atto amministrativo

va scrutinata secondo la normativa vigente al momento della sua adozione.

La vicenda riguarda una Pas, Procedura abilitativa semplificata, presentata nel 2023 per un impianto

fotovoltaico a terra. L’area non era assoggettata a vincoli paesaggistici né ricadeva nelle fasce di rispetto

previste dal Codice dei beni culturali. Decorso il termine senza rilievi, il titolo si era formato per silenzio

assenso. Il Comune ha poi esercitato l’autotutela sostenendo che, pur in assenza di vincoli, l’area agricola non

potesse considerarsi idonea se non prossima a zone produttive.

Il Tar aveva condiviso tale impostazione, ritenendo che la norma allora vigente imponesse una lettura

restrittiva del catalogo delle aree idonee. Il Consiglio di Stato riforma la decisione. La disciplina transitoria

contenuta nell’articolo 20 del Dlgs 199/2021 individuava, accanto a specifiche ipotesi riferite a siti già

trasformati o infrastrutturati, una categoria generale di aree considerate idonee in quanto non sottoposte a

tutela paesaggistica né ricadenti nelle relative fasce di rispetto. Tale previsione aveva funzione autonoma ed

estensiva, non subordinata alla ricorrenza di ulteriori condizioni.

Il Collegio prende atto dell’evoluzione normativa successiva: le modifiche introdotte nel 2024, il dibattito

costituzionale sul comma 1-bis, quindi l’abrogazione dell’articolo 20 operata dall’articolo 2 del Dl 175/2025,

convertito nella legge 4/2026, che ha riscritto il quadro delle aree agricole nel nuovo assetto del Testo unico

Fer, introducendo limiti più stringenti per il fotovoltaico a terra e una disciplina distinta per l’agrivoltaico con

Tuttavia, tali sopravvenienze non possono incidere sul giudizio. L’atto di autotutela è stato adottato quando

l’articolo 20 era pienamente vigente e deve essere valutato esclusivamente alla luce di quella disciplina.

L’amministrazione non può legittimare ex post la propria determinazione richiamando norme entrate in

La sentenza riafferma così un criterio di certezza giuridica essenziale in un settore caratterizzato da continua

instabilità legislativa: la regola applicabile è quella esistente al momento dell’adozione dell’atto. L’evoluzione

normativa può orientare le scelte future, ma non modifica retroattivamente la legittimità delle decisioni già

Cicero

Cicero

Assistente virtuale dello Studio Legale Savi

Avviso: Le risposte sono generate da intelligenza artificiale e non costituiscono parere legale, ma esclusivamente orientamento giuridico generale.

Benvenuto nello Studio Legale Savi

L'assistente virtuale può aiutarla su questioni di diritto civile, energia, amministrativo e tributario. Per offrirle un servizio migliore, ci lasci i suoi dati.

Ai sensi del GDPR, i dati saranno trattati esclusivamente per rispondere alla Sua richiesta e non saranno ceduti a terzi.
Continua senza registrarti