Bocciati i divieti comunali sugli impianti fotovoltaici in area agricola: la normativa statale non si può scavalcare dal basso

Energia

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 07 Luglio 2025 · di Luca Savi

Con la sentenza 881/2025 pubblicata il 28 maggio, il Tar Campania (sezione II Salerno) ha annullato la norma di un Piano urbanistico comunale che vietava in modo generalizzato la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Una decisione che segna un ulteriore tassello nella giurisprudenza a tutela dell’efficacia vincolante della normativa nazionale in materia di fonti di energia rinnovabile.

Il procedimento riguardava il diniego di un’amministrazione comunale alla Procedura abilitativa semplificata (Pas) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola classificata idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 3, del Dlgs 199/2021, in quanto ubicata in prossimità dell’autostrada (cosiddetto Solar Belt). Il diniego si fondava su un divieto generalizzato contenuto nelle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico comunale e sulla localizzazione parziale dell’intervento in una zona soggetta a pianificazione attuativa.

Il Tar chiarisce che i Comuni non possono introdurre, con ordinaria potestà urbanistica, divieti generalizzati per l’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, nemmeno se giustificati da esigenze di pianificazione. La competenza a individuare le aree idonee e non idonee è riservata allo Stato e alle Regioni, nel rispetto dei criteri uniformi di cui all’articolo 20 del Dlgs 199/2021 e alle Linee guida nazionali.

Il giudice richiama il principio di proporzionalità e non discriminazione contenuto nel Regolamento Ue 2022/2577, secondo il quale gli impianti Fer sono di interesse pubblico prevalente. La clausola urbanistica che vieta «qualsiasi impianto fotovoltaico a terra salvo su tetti e serre» è dunque illegittima, anche per difetto assoluto di competenza.

Questa sentenza si pone nel solco aperto dal Tar Lombardia (sentenza 1825/2025), che aveva annullato prescrizioni regionali soggettive e oggettive sugli agrivoltaici. Anche in questo caso, il Tribunale ribadisce che le norme urbanistiche non possono superare per severità quelle dettate dallo Stato, e che l’articolo 20 del Dlgs 199/2021 affida ai decreti ministeriali e alle leggi regionali il compito di stabilire criteri, non ai Comuni.

In definitiva, il Tar Campania afferma un principio tanto chiaro quanto disatteso nella pratica: i Comuni non possono «blindare» il territorio agricolo contro gli impianti Fer, se non in presenza di vincoli paesaggistici specifici, e sempre previa motivazione proporzionata. La regolazione dell’industria della transizione energetica non può essere disarticolata da norme locali.

La transizione energetica, conclude il Tar, non passa dal localismo normativo, ma dal rispetto delle competenze. E ai Comuni spetta un compito fondamentale, ma delimitato: facilitare, non ostacolare.

Cicero

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