Cause condominiali minori: il giudice di pace resta il giudice naturale della lite di prossimità

Il Tribunale di Pavia declina la competenza su due domande — una per valore, l’altra per materia — e restituisce centralità alla giustizia di prossimità.

Con l’ordinanza del 4 aprile 2025 il Tribunale di Pavia, Sezione III civile, ha dichiarato la propria incompetenza su due domande di natura condominiale, ritenendole entrambe devolute al Giudice di pace: la prima per valore, la seconda per materia. Al di là dell’esito, il provvedimento merita attenzione per il metodo, poiché riafferma che la competenza si misura su criteri oggettivi — il valore della controversia e la materia del contendere — e non sulla complessità giuridica percepita, restituendo così rilievo a una giustizia di prossimità troppo spesso trascurata da prassi interpretative rigide.

Le due domande

La vicenda muove da due distinte pretese portate davanti al Tribunale. La prima concerne la ripartizione delle spese di un servizio comune — il portone dello stabile — e si risolve in una questione di contenuto essenzialmente economico, il cui valore va apprezzato secondo gli ordinari criteri di determinazione. La seconda attiene invece a un profilo che la legge riconduce per materia alla competenza del Giudice di pace, indipendentemente dall’entità dell’interesse economico in gioco. Su entrambe il Tribunale ha declinato la propria potestà decisoria, individuando nel giudice onorario il foro naturale della lite.

Il doppio criterio dell’articolo 7

Il fondamento della decisione risiede nell’articolo 7 del Codice di procedura civile, che affianca due autonomi titoli di competenza del Giudice di pace. Il primo è quello per valore: il comma 1 attribuisce al giudice onorario le cause relative a beni mobili entro la soglia fissata dalla norma, categoria nella quale rientra la controversia sul riparto delle spese. Il secondo è quello per materia: l’articolo 7, comma 3, n. 2, radica la competenza del Giudice di pace, qualunque sia il valore, per le cause in materia di condominio negli edifici. I due criteri operano su piani distinti e non sono fungibili: l’uno guarda alla misura dell’interesse economico, l’altro alla natura oggettiva della lite.

Una competenza in espansione

Il tema si colloca in un quadro normativo in evoluzione. L’articolo 27 del Dlgs 116/2017, nel testo da ultimo modificato, è destinato a entrare in vigore il 31 ottobre 2026 e amplierà ulteriormente la competenza del Giudice di pace in materia condominiale, ancorandola alle controversie definite dall’articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La pronuncia pavese, pur muovendosi nella medesima direzione, applica il diritto vigente e conferma che la competenza per materia in ambito condominiale non è una novità, ma un principio già radicato nell’ordinamento.

Conclusioni

La decisione ha ricadute pratiche di primo piano. Per gli amministratori e i professionisti, la scelta del foro non è un passaggio neutro: individuare correttamente il giudice competente è parte integrante di una gestione avveduta del contenzioso, poiché l’errore non è sanabile in corso di causa e può tradursi in una declaratoria di incompetenza, con aggravio di tempi e costi. Per i condòmini, la conferma della competenza del Giudice di pace assicura un accesso alla giustizia più rapido e meno oneroso nelle liti di modesto rilievo economico, coerente con la funzione di prossimità che l’ordinamento assegna a quel giudice.

Approfondimento a cura della Dott.ssa Laura Capelli, pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore.

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