Compenso abnorme all’amministratore: la delibera è nulla

Civile

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 17 Luglio 2025 · di Luca Savi

Con la sentenza 4949/2025, il Tribunale di Milano si è pronunciato su una vicenda che tocca uno dei nodi più delicati del diritto condominiale: la legittimità della delibera assembleare che fissa il compenso dell’amministratore. Quando tale determinazione è manifestamente sproporzionata, può tradursi in un vizio di eccesso di potere, con conseguente nullità della delibera.

Il fatto Un condomino aveva impugnato la delibera con cui l’assemblea aveva nominato un nuovo amministratore attribuendogli un compenso annuo pari a 2.500 euro, a fronte di spese ordinarie del condominio contenute in 12.000 euro annui e del precedente compenso fissato in 600 euro. Contestualmente, veniva chiesto il risarcimento delle spese sostenute per la mediazione.

Il Tribunale, esaminati i parametri oggettivi e richiamata la giurisprudenza di legittimità, ha accolto la domanda dichiarando la nullità della delibera per eccesso di potere, con condanna del condominio alla rifusione integrale delle spese di lite e di mediazione.

L’eccesso di potere come vizio della delibera La sentenza si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può sindacare la legittimità della deliberazione assembleare non solo in termini di violazione di legge o regolamento, ma anche qualora emerga una deviazione della volontà collettiva dagli interessi del condominio, a vantaggio di soggetti terzi o di una parte della compagine: «Nel caso in cui alcuni condòmini contestino come eccessiva, sproporzionata e irragionevole la determinazione del compenso dell’amministratore da parte dell’assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione nell’ambito della discrezionalità dell’organo deliberativo, ma deve verificare se sia stato effettivamente perseguito l’interesse della collettività» (Cassazione sentenza 15 giugno 2007, n. 15492; Cassazione ordinanza 21 marzo 2023, n. 7615).

Il Tribunale milanese evidenzia che nel caso esaminato non vi era proporzione né rispetto dei parametri di mercato. La delibera, pertanto, non poteva considerarsi espressione di legittima discrezionalità assembleare, ma atto arbitrario e deviato.

Parametri concreti e ragionevolezza Nel motivare l’annullamento della delibera, il Tribunale non si è limitato a una valutazione astratta del potere dell’assemblea, ma ha operato un concreto giudizio di proporzionalità, ancorato a dati oggettivi. In particolare, è stato considerato il modesto ammontare delle spese condominiali annuali, elemento che da solo già imponeva sobrietà nella determinazione del compenso.

A questo si è aggiunta la constatazione della netta discontinuità rispetto al precedente incarico, che prevedeva un compenso di soli 600 euro. L’aumento – più che quadruplicato – non era stato giustificato né da un incremento delle attività richieste né da una diversa articolazione dell’incarico. In assenza di elementi oggettivi, l’incremento è apparso abnorme e arbitrario.

1/2 Secondo il Tribunale, tale sproporzione non poteva che essere sintomatica di un uso distorto del potere deliberativo, diretto non al perseguimento dell’interesse comune, ma alla gratificazione indebita di un soggetto specifico, in spregio ai principi di buon andamento e imparzialità che, pur in ambito privatistico, devono comunque orientare le scelte assembleari. Ne è derivata, pertanto, la nullità della delibera per eccesso di potere.

Spese della mediazione riconosciute In coerenza con l’accoglimento della domanda, il Tribunale ha riconosciuto anche il diritto alla rifusione delle spese di mediazione obbligatoria, quantificate separatamente rispetto a quelle del giudizio ordinario. Una pronuncia che si distingue per rigore motivazionale e valore operativo, specie nel bilanciare autonomia assembleare e controllo giurisdizionale.

Conclusione La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un utile promemoria per amministratori, condòmini e professionisti: la discrezionalità dell’assemblea non è assoluta. La determinazione del compenso dell’amministratore, in particolare, non può mai svincolarsi dal principio di proporzionalità e dall’interesse collettivo.

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