Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 13 Febbraio 2024 · di Luca Savi
Dopo 18 mesi di attesa, venerdì 24 gennaio è finalmente entrato in vigore il decreto attuativo del Mase, recante le misure incentivanti per le Cacer – Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.
Non serve, infatti, una difficile attività di esegesi della norma per comprendere come il decreto Mase renda valorizzabili per le comunità energetiche solamente quegli impianti che siano entrati in esercizio in data successiva alla costituzione della Cer medesime.
Il contrasto normativo emerso: l’articolo 8 comma 1 lettera a) del Dlgs 199/2021 prevede che possano accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso. Il decreto ministeriale impone invece una restrizione illegittima in quanto norma di rango inferiore.
Il momento della costituzione: dal combinato disposto degli articoli 31 e 32 del Dlgs 199/2021 si ricava che la CER minima è composta almeno da un produttore e un consumatore. Se il decreto Mase valorizza solo gli impianti entrati in esercizio dopo la costituzione della Cer, non si potrà mai avere un produttore alla costituzione, rendendo impossibile formare una Cer.
Il divieto di partecipazione delle grandi imprese: il decreto Mase esclude tout court le grandi imprese, mentre la norma primaria (Dlgs 199/2021) riserva solo a determinati soggetti il potere di controllo, senza escludere le grandi imprese dal novero dei meri consumers. Tale contrasto è confermato dalla delibera ARERA 727/2022.
Considerazioni conclusive: si invoca un intervento chiarificatorio del legislatore per emendare gli evidenti contrasti normativi, in difetto dei quali risulterà vanificato un istituto che avrebbe potuto apportare benefici sociali, economici ed ambientali, contribuendo alla riduzione delle emissioni dei gas serra nonché al contenimento della spesa energetica per le famiglie nell’ordine anche del 20/25%.
