Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 23 Marzo 2026 · di Luca Savi
Il Tribunale di Lecce, nella pronuncia 265 del 23 gennaio 2026, affronta il tema della convocazione assembleare nelle multiproprietà/condominio, ribadendo il carattere inderogabile delle modalità previste dall’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile e l’inidoneità della pubblicazione su sito internet.
Un multiproprietario aveva impugnato la delibera con cui l’assemblea aveva nominato un nuovo amministratore, deducendo la mancata ricezione dell’avviso di convocazione. Il condominio sosteneva la validità della convocazione mediante pubblicazione nell’area riservata del sito web.
Le forme inderogabili di convocazione: l’articolo 66, comma 3, disposizioni attuative, come modificato dalla legge 220/2012, prevede che l’avviso debba essere comunicato mediante posta raccomandata, Pec, fax o consegna a mano. L’articolo 72 disposizioni attuative ne sancisce l’inderogabilità. La pubblicazione sul sito internet non garantisce certezza di ricezione.
Il giudice precisa che la legittimazione ad impugnare spetta al singolo condomino pretermesso, trattandosi di vizio procedimentale che determina annullabilità e non nullità (Cassazione 10071/2020). L’autonomia regolamentare non può comprimere le garanzie minime poste dalla legge.
