Il titolo formatosi verso l’ente di gestione è azionabile nei confronti del singolo, purché gli sia notificato personalmente.
Con la sentenza n. 510, depositata il 30 luglio 2026, il Tribunale di Siena ha respinto l’opposizione proposta da una società condòmina contro il precetto notificatole dall’impresa creditrice del condominio, condannandola anche ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c. La decisione ricostruisce i rapporti fra titolo ottenuto verso la compagine e azione esecutiva contro il singolo.
Il caso concreto
L’appaltatrice aveva eseguito lavori di manutenzione straordinaria e, a fronte del pagamento solo parziale, aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro il condominio per il residuo. Poiché gli altri partecipanti avevano assolto le proprie obbligazioni, il precetto era stato notificato alla sola condòmina inadempiente, per la quota comunicata dall’amministratore ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
L’efficacia del titolo verso il singolo
L’opponente deduceva la nullità del precetto per mancata notifica di un valido titolo, essendo il decreto emesso contro il condominio. La censura è stata disattesa: richiamando l’orientamento di legittimità, il Tribunale afferma che il decreto ottenuto verso l’ente di gestione ha efficacia diretta anche verso i singoli, sicché il creditore può agire pro quota già in forza di quel titolo, senza una nuova condanna che darebbe luogo a un’inammissibile duplicazione. La notifica del precetto è valida quando sia preceduta o accompagnata da quella del titolo formatosi verso il soggetto collettivo, alla parte personalmente.
Formula esecutiva e onere della prova
Priva di rilievo anche la doglianza sulla mancanza della formula esecutiva: l’articolo 475 c.p.c. è stato riformato dalla cosiddetta riforma Cartabia, con abolizione della formula cartacea, essendo ora sufficiente la copia conforme o il duplicato informatico rilasciato dal cancelliere. Quanto al debito, comunicato dall’amministratore come interamente riferibile alla condòmina, sarebbe stato onere di quest’ultima provarne il pagamento, circostanza non solo indimostrata ma neppure allegata. La palese inconsistenza dei motivi, smentiti dagli stessi documenti prodotti dall’opponente, ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata.
Conclusioni
La pronuncia conferma la solidità del titolo ottenuto contro il condominio come strumento di recupero verso i partecipanti inadempienti. Per il creditore, la sequenza corretta resta la notifica del titolo alla parte personalmente, contestuale o preventiva rispetto al precetto. Per l’amministratore, la comunicazione dei morosi ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione assume rilievo decisivo, tanto più che un’indicazione millesimale inesatta espone il condominio a contestazioni. Per il condòmino, l’opposizione priva di riscontri documentali può condurre alla condanna equitativa per lite temeraria.
L’approfondimento su NT+ Condominio
La pronuncia è commentata nell’articolo Decreto ingiuntivo contro il condominio: il precetto colpisce direttamente il condòmino, a firma dell’Avv. Luca Savi, pubblicato su NT+ Condominio de Il Sole 24 Ore.
Lo Studio assiste condomini, imprese e condòmini nel recupero dei crediti condominiali e nelle opposizioni all’esecuzione. Per un esame del caso concreto è possibile contattare la segreteria.
