Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 07 Novembre 2025 · di Luca Savi
Due recenti sentenze del Tribunale di Torino (16 settembre 2025) e del Tribunale di Latina (23 settembre 2025) aprono un capitolo inedito sulla responsabilità degli avvocati nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Il quadro normativo è oggi definito dall’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che impone al professionista l’obbligo di informare il cliente sull’utilizzo di strumenti di IA, specificandone ruolo, finalità e interferenza umana.
La causa piemontese: il giudice ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo perché l’atto risultava composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione. La stesura, evidentemente generata da un sistema di IA, non conteneva alcuna articolazione concreta del caso.
Analogo il quadro a Latina, in una causa previdenziale contro l’Inps: il ricorso era privo di coordinamento logico, giuridicamente inconsistente e manifestamente scollegato dall’oggetto del contendere.
In entrambi i casi, i tribunali hanno ritenuto l’uso spregiudicato dell’IA indice di colpa grave e hanno applicato l’articolo 96 c.p.c., condannando al pagamento di 1.000 euro alla parte resistente e 1.000 euro alla Cassa delle ammende.
Queste pronunce affermano un principio destinato ad avere effetti sistemici: l’IA può assistere, ma non sostituire il giudizio professionale dell’avvocato. Ne derivano rischi sul piano contrattuale, disciplinare e assicurativo.
