Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 01 Luglio 2025 · di Luca Savi
Con la sentenza 1254 del 13 marzo 2025, la Corte d’appello di Napoli affronta un tema controverso: è valida la clausola contrattuale che vieta la detenzione di animali in una locazione abitativa? E può il reiterato abbandono di deiezioni canine sul balcone legittimare la risoluzione del contratto?
La Corte risponde in modo duplice: sì alla validità della clausola, ma no alla risoluzione. Il divieto no pets non è clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. e non viola il comma finale dell’art. 1138 c.c. (che impedisce solo ai regolamenti condominiali, non ai contratti di locazione, di vietare animali da compagnia). L’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) trova piena legittimazione.
Sulla risoluzione per inadempimento: il comportamento della conduttrice è stato censurabile, ma non tale da alterare gravemente l’equilibrio contrattuale. La Corte valorizza il principio di proporzionalità ex art. 1455 c.c. (Cassazione 22346/2014): la risoluzione richiede inadempimenti «non di scarsa importanza». Il cane era già presente alla stipula, il comportamento della locatrice era stato tollerante, le prove contraddittorie.
La sentenza offre una lezione doppia: da un lato consente ai proprietari di inserire divieti chiari, ma dall’altro li richiama a una gestione equilibrata. La tolleranza pregressa e l’assenza di pregiudizio grave possono vanificare la pretesa risolutoria anche in presenza di divieto scritto.
