Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 23 Giugno 2025 · di Luca Savi
Il Tribunale di Roma ha assolto in formula piena i soggetti coinvolti in un caso emblematico: due impianti fotovoltaici realizzati su terreni contigui, con potenze dichiarate sotto il megawatt. L’accusa parlava di frode ai danni del Gse, ma il giudice ha escluso la rilevanza penale per mancanza di dolo.
Il nodo: quando due impianti contigui diventano un parco. L’accusa sosteneva che i due impianti sotto 1 MW fossero in realtà un unico parco, frazionato per evitare l’autorizzazione unica e accedere indebitamente agli incentivi del Dm 5 maggio 2011. La Pas è ammessa per impianti sotto 1 MW, ma solo se funzionalmente e tecnicamente autonomi.
Il giudice, pur dichiarando la prescrizione per alcuni reati, ha escluso la frode: mancavano prove di dolo, simulazione o artificio. La progettazione su particelle diverse e l’assenza di impianto comune centrale hanno pesato sull’esito. La società è stata assolta anche dalla responsabilità ex Dlgs 231/2001: nessun vantaggio diretto provato.
Tre principi chiave: 1) suddividere impianti è lecito solo se supportato da criteri oggettivi; 2) la Pas non è un escamotage: serve coerenza tra progetto e configurazione tecnica; 3) le scelte progettuali vanno tracciate e difese sin dall’inizio. Il confine tra ottimizzazione e abuso non sta nei numeri, ma nei comportamenti.
