Fotovoltaico sul tetto: l’uso esclusivo non deve violare il pari uso

Energia

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 12 Settembre 2025 · di Luca Savi

Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza 193/2025, interviene sulla legittimità dell’installazione di impianti fotovoltaici da parte del singolo condomino sul tetto comune. L’impianto, sviluppato su quasi tutta la superficie utile delle falde esposte al sole, rendeva impossibile agli altri condòmini la realizzazione di impianti analoghi.

Il principio di liceità e i limiti: l’installazione su beni comuni è lecita ex art. 1122-bis, comma 2, c.c. Tuttavia l’uso della cosa comune deve rispettare i limiti dell’art. 1102 c.c.: divieto di alterare la destinazione del bene e di impedire agli altri l’uso paritetico. L’impianto nel caso esaminato aveva determinato un’occupazione praticamente esclusiva del tetto comune.

Il giudice ha ritenuto l’uso «intensivo e totalizzante» e contrario all’assetto normativo. A nulla rileva che il condomino abbia agito per soddisfare il proprio fabbisogno: ciò che conta è l’effetto sull’eguale diritto degli altri.

Il rimedio: il Tribunale non ha ordinato la rimozione integrale, ma la riduzione dei pannelli calibrata in modo da garantire la possibilità di installazione autonoma da parte di almeno altri due condòmini. L’autoproduzione di energia non può trasformarsi in uso egoistico della cosa comune: la solidarietà condominiale è un criterio giuridico vincolante ex art. 1102 c.c.

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