Frontalini dei balconi e giardini esclusivi: limiti ai poteri dell’assemblea condominiale

Civile

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 16 Dicembre 2025 · di Luca Savi

La Corte d’appello di Roma, sezione VII civile, nella pronuncia 4240 del 3 luglio 2025, interviene su due profili centrali del diritto condominiale: la natura giuridica dei frontalini dei balconi e i limiti dei poteri dell’assemblea sulle proprietà esclusive.

La vicenda: una condomina aveva impugnato la delibera assembleare che le addebitava spese per il rifacimento dei frontalini di balconi altrui e che disponeva interventi di pulizia sul suo giardino di proprietà esclusiva. Il Tribunale di Latina aveva rigettato integralmente le domande, ritenendo comuni i frontalini e programmatica la delibera sui lavori nel giardino.

La Corte ha confermato la natura condominiale dei frontalini: in quanto elementi inseriti nella facciata, contribuiscono al decoro dell’edificio e rientrano tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., con obbligo di contribuzione di tutti i condòmini.

Diversa la valutazione sulla delibera che disponeva lavori nel giardino di proprietà esclusiva: dichiarata nulla. L’assemblea non può deliberare su beni non comuni né sostituirsi al singolo proprietario: in questi casi il metodo della maggioranza assembleare cede al consenso individuale.

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