Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 07 Maggio 2025 · di Luca Savi
Era attesa da mesi nel mondo dell’energia e dell’agricoltura integrata, ed è finalmente arrivata. Con l’ordinanza 1060/2025 del 14 aprile, il Tar Lombardia ha sospeso — limitatamente al cosiddetto requisito soggettivo — l’efficacia della Deliberazione della Giunta regionale lombarda XII/2783/2024, che definisce i criteri per l’installazione di impianti agrivoltaici in area agricola.
L’elemento ostativo. La Regione richiedeva che, in caso di progetti presentati da soggetti diversi dall’impresa agricola singola, questi si costituissero in una società a partecipazione congiunta con l’imprenditore agricolo titolare del fondo. Una condizione percepita come sovrapposizione impropria rispetto alla disciplina nazionale.
Le motivazioni del Tar. La previsione regionale introduce un requisito soggettivo aggravato, non previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell’articolo 65 del Dl 1/2012 e dell’articolo 20 del Dlgs 199/2021, è sufficiente una forma di collaborazione tra impresa agricola e soggetto energetico, anche nella forma di Associazione temporanea di imprese.
La richiesta di una forma societaria specifica risulta sproporzionata e non conforme ai principi che regolano il riparto di competenze ex articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la definizione dei principi fondamentali in materia di energia.
I precedenti. L’ordinanza richiama l’ordinanza 4298/2024 del Consiglio di Stato: i limiti regionali non possono frustrare le finalità espansive della normativa statale in materia di fonti di energia rinnovabile.
Conclusioni. Imprese agricole e professionisti avevano denunciato il rischio di una paralisi autorizzativa. Ora il percorso per lo sviluppo agrivoltaico in Lombardia torna in carreggiata. L’udienza di merito era fissata per il 30 ottobre 2025, ma già la pronuncia cautelare consentiva un’importante ripartenza operativa.
