Se la fonte del disturbo è il sovraffollamento, la misura d’urgenza impone di riportare gli occupanti a quelli autorizzati dal contratto di accoglienza.
Con l’ordinanza del 27 luglio 2026 resa nel procedimento r.g. 11776/2026, il Tribunale di Milano, Sez. X civile, ha accolto in parte il ricorso ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. proposto da due residenti contro il Comune proprietario di un’unità condominiale destinata a residenzialità sociale temporanea, dalla quale provenivano immissioni olfattive e rumorose. Il provvedimento è di interesse per il modo in cui individua i legittimati passivi e per il contenuto atipico della misura.
Il caso
I ricorrenti lamentavano esalazioni da cottura e rumori dall’appartamento sottostante, gestito da un ente concessionario che vi aveva allocato un nucleo familiare. Nonostante l’installazione di una nuova cappa aspirante, gli episodi erano proseguiti fino a un accesso al pronto soccorso con diagnosi di inalazione di fumi da combustione.
La legittimazione passiva
Il Comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione, trattandosi di azione personale volta a far cessare immissioni riferibili agli occupanti. Il Tribunale la afferma invece sotto un duplice profilo: il proprietario è l’unico legittimato quando siano necessarie modifiche strutturali cui il titolare del godimento non sia tenuto (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 33966 del 5 dicembre 2023), e la concessione in uso gratuito prevedeva comunque la facoltà di sostituirsi al concessionario nelle manutenzioni. Sussiste anche la legittimazione dell’ente gestore, firmatario dell’accordo di ospitalità, a prescindere dal riparto interno di responsabilità.
Il fumus e il periculum
L’istruttoria orale ha confermato la persistenza degli odori anche dopo l’intervento tecnico: la biesposizione dell’appartamento e la collocazione della cucina rendono inevitabile la propagazione, non essendo documentata una canna fumaria condominiale a norma cui collegare l’aspirazione. Quanto al pregiudizio, il Tribunale richiama l’orientamento di legittimità per cui l’esposizione a immissioni intollerabili lede il diritto al riposo notturno e alla vivibilità dell’abitazione, con prova anche presuntiva e senza necessità di dimostrare un mutamento delle abitudini di vita.
Il contenuto della misura
Individuata nella sovraoccupazione la fonte primaria del disturbo, il Tribunale ha ordinato al Comune e all’ente gestore di adoperarsi, per quanto di rispettiva competenza, affinché la permanenza diurna e soprattutto notturna sia limitata alle persone indicate nel contratto di accoglienza, contemperando il diritto alla salute dei ricorrenti con la tutela dei minori presenti nel nucleo. Le spese sono state integralmente compensate.
L’approfondimento su NT+ Condominio
La pronuncia è commentata nell’articolo Immissioni dall’alloggio sociale: risponde il Comune proprietario insieme all’ente gestore, a firma dell’Avv. Luca Savi, pubblicato su NT+ Condominio de Il Sole 24 Ore.
Lo Studio assiste condòmini e amministratori nelle azioni a tutela contro le immissioni e nei procedimenti d’urgenza. Per un esame del caso concreto è possibile contattare la segreteria.
