Impianti agrivoltaici e termini della Valutazione di impatto ambientale: confermata la perentorietà

Amministrativo

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 16 Febbraio 2026 · di Luca Savi

Con la sentenza 6503/2025 il Consiglio di Stato si pronuncia per la prima volta dopo il Dl 153/2024 sul tema dei termini procedimentali delle valutazioni di impatto ambientale (VIA) relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili. La decisione riguarda un progetto agrivoltaico da 29,36 MW nel Lazio e conferma che i termini fissati dall’articolo 25 del Codice dell’ambiente restano perentori anche per i progetti inseriti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), quando non rientrano tra quelli prioritari.

Il caso. Un operatore aveva presentato istanza di Via nel 2023; trascorsi i termini di legge senza provvedimento, aveva proposto ricorso al Tar Lazio, che aveva accolto la domanda per silenzio inadempimento, ordinando ai ministeri competenti di provvedere entro 120 giorni. I ministeri hanno appellato, sostenendo che per i progetti non prioritari l’articolo 8 del Codice dell’ambiente consentisse la deroga alla perentorietà dei termini.

La decisione. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. La previsione di quote di trattazione (tre quinti per i progetti Pniec prioritari, due quinti per i non prioritari) incide sull’organizzazione dei lavori della Commissione Pnrr-Pniec, ma non elimina l’obbligo giuridico di provvedere nei tempi fissati dalla legge.

La Corte ha modulato l’effetto conformativo: il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di definire l’istanza entro un termine, ma sempre nel rispetto della quota di progetti non prioritari. In questo modo, il privato ottiene tutela effettiva senza scavalcare i progetti prioritari già calendarizzati.

Il bilanciamento degli interessi. La pronuncia individua un punto di equilibrio tra la tutela contro l’inerzia amministrativa e la necessità di non compromettere la strategia energetica nazionale. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la perentorietà dei termini garantisce strumenti di reazione all’inerzia: azione contro il silenzio, potere sostitutivo, risarcimento del danno da ritardo.

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