Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore – di Luca Savi
La decisione del TAR Calabria del 4 settembre 2025, n. 600 segna un passaggio importante per la certezza giuridica degli investimenti nelle energie rinnovabili: le aree idonee individuate dal legislatore non possono essere disapplicate attraverso valutazioni discrezionali o regolamenti di rango inferiore.
Il TAR di Reggio Calabria ha accolto il ricorso di una società contro il diniego opposto da un Comune alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,9 MW, previsto in area classificata come idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. 199/2021.
La controversia ruotava intorno al valore dei pareri resi in conferenza di servizi e alla prevalenza della disciplina nazionale sulle aree idonee rispetto a strumenti urbanistici e regolamentari regionali o locali. Il TAR ha sottolineato che i pareri della Soprintendenza e della Città Metropolitana, pur obbligatori, sono espressamente qualificati come non vincolanti dall’art. 22, comma 1, d.lgs. 199/2021.
Il giudice amministrativo ha evidenziato che l’area ricadeva pienamente in una delle fattispecie di idoneità ex lege: zona agricola posta entro 500 metri da aree industriali e da stabilimenti produttivi. Tale qualificazione non può essere superata da strumenti di pianificazione antecedenti.
La sentenza ribadisce che, in materia di fonti rinnovabili, la disciplina delle aree idonee ha carattere immediatamente precettivo e prevalente rispetto agli strumenti urbanistici locali e ai pareri paesaggistici. I pareri delle amministrazioni tutorie devono essere espressi in forma costruttiva e non possono limitarsi a un diniego apodittico.
