Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 29 Agosto 2025 · di Luca Savi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5825 del 18 giugno 2025, torna a pronunciarsi in tema di autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo. Lo fa accogliendo l’appello di una società privata contro un parere limitativo della Soprintendenza, che aveva vietato l’installazione di pannelli su una falda visibile dal lago, senza un’effettiva verifica del pregiudizio visivo.
La pronuncia riafferma un principio consolidato: non basta richiamare genericamente l’interesse paesaggistico, occorre motivare in concreto l’incompatibilità dell’impianto, tenendo conto dell’interesse pubblico alla transizione energetica.
Il caso. La controversia nasce da una prescrizione imposta dalla Soprintendenza del Piemonte in sede di parere vincolante su un intervento comprendente l’installazione di pannelli fotovoltaici. Il parere vietava la posa dei pannelli sulla falda rivolta verso un lago, motivando con la necessità di non interferire con le visuali panoramiche. Il Tar Piemonte aveva respinto il ricorso ritenendo legittima la discrezionalità tecnica della Soprintendenza.
Il cuore della decisione. Secondo Palazzo Spada, la Soprintendenza si è sottratta all’onere di dimostrare un’effettiva incompatibilità dell’intervento con il paesaggio tutelato. L’impatto visivo dei pannelli era minimo, trattandosi di impianto integrato nella copertura, con pannelli in tinta coppo.
Il Collegio ribadisce che le motivazioni del diniego di un impianto FER devono essere particolarmente stringenti, in quanto si tratta di opere di pubblica utilità: occorre una comparazione analitica tra paesaggio e ambiente. «La produzione di energia da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce alla salvaguardia dei valori paesaggistici» (Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016).
Conclusione. Il Consiglio di Stato richiama la Soprintendenza al rispetto della gerarchia dei principi costituzionali: non è ammissibile un divieto aprioristico, soprattutto se riferito a impianti FER con impatto visivo minimo e utilità pubblica elevata. La sentenza 5825/2025 impone alle autorità paesaggistiche una valutazione concreta, equilibrata e comparativa.
