Imu e fotovoltaico sul capannone: niente autonoma tassazione se l’impianto è funzionale all’impresa

Tributario

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 10 Marzo 2026 · di Luca Savi

La Corte di giustizia tributaria (Cgt) di Milano, con la sentenza 5425 pubblicata il 30 dicembre 2025, affronta il tema dell’assoggettamento a Imu di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un capannone industriale, escludendone l’autonoma rilevanza catastale e fiscale.

La vicenda. Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento Imu e Tasi per gli anni 2018-2023, ritenendo che l’impianto costituisse un distinto bene imponibile. La società ricorrente ha sostenuto che i pannelli, imbullonati alla copertura dell’opificio, fossero strutturalmente incorporati all’edificio e destinati prevalentemente all’autoconsumo.

Il Collegio tributario accoglie il ricorso. Viene accertato che l’impianto non integra un «parco fotovoltaico» autonomo ma un sistema inserito nella falda del capannone e funzionale all’attività produttiva. Le dichiarazioni di consumo dimostrano che oltre il 60% dell’energia è utilizzata internamente.

L’autonoma imponibilità: quando sussiste. La Corte costituzionale ha chiarito che gli impianti fotovoltaici connessi a un opificio possono concorrere alla rendita del fabbricato, ma non costituiscono unità immobiliari autonome (Corte cost. n. 162/2008). La Cassazione ha ribadito che l’autonoma imponibilità presuppone effettiva autonomia funzionale e reddituale (Cass. 16643/2019; 26175/2021).

In senso conforme: Cgt Veneto 289/2024 (impianti su coperture industriali destinati all’autoconsumo) e Cgt Taranto 402/2023 (distinzione tra centrali fotovoltaiche a terra e impianti integrati in fabbricati produttivi).

Conclusioni. Solo quando l’impianto presenti autonomia strutturale e capacità di generare un reddito distinto può configurarsi un presupposto impositivo autonomo. Diversamente, l’impianto concorre eventualmente alla rendita dell’immobile principale.

Cicero

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