Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 17 Ottobre 2024 · di Luca Savi
Un parco regionale impugnava con successo al Tar il provvedimento autorizzativo di un impianto fotovoltaico da 3 Mwp su terreno agricolo, censurandone l’iter poiché non si era tenuto conto del valore paesaggistico del campo, in quanto area esterna al parco e vincolata al parere di quest’ultimo. A margine del parco fotovoltaico aveva preso vita una Cer, che si fonda sulla condivisione dell’energia immessa in rete in forza di un contratto di «messa a disposizione» sottoscritto con la proprietà.
L’intervento in giudizio della Cer. La Cer, benché non avesse preso parte al giudizio avanti il Tar, è intervenuta nel procedimento avanti il Consiglio di Stato a sostegno della proprietà, rilevando tra l’altro la prevalenza dell’interesse pubblico: abbattimento della CO2, sostegno alle fasce deboli, perdita degli incentivi del Gse. Il Consiglio ha reso la sentenza 8038/2024 rigettando il ricorso al Tar come inammissibile, e nel merito ogni doglianza del parco.
La legittimazione della Cer. La sentenza ha statuito, per la prima volta, la legittimazione di una Cer ad intervenire a difesa di un impianto di proprietà di terzi. Il criterio dello «stabile collegamento» tra la Cer e il parco fotovoltaico si fonda sull’energia condivisa all’interno della stessa, anche quando la proprietà degli impianti sia di terzi non membri della Cer: il pregiudizio derivante dal titolo impugnato sussiste ed è evidente, perché la mancata riforma avrebbe comportato lo spegnimento dell’impianto con grave pregiudizio alla collettività.
