Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 08 Gennaio 2026 · di Luca Savi
Con la sentenza 6893/2025 il Consiglio di Stato ha annullato il parere negativo reso dalla Soprintendenza e il conseguente diniego comunale sull’installazione di una piscina in un giardino privato a Punta Ala, area vincolata ai sensi dell’articolo 136, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).
Il fatto. Il proprietario aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica per una piscina fuori terra di circa 50 mq. La Soprintendenza aveva espresso parere contrario, ritenendo l’opera in contrasto con il vincolo panoramico del decreto ministeriale del 1962 e del Piano di indirizzo territoriale (Pit) della Regione Toscana: aumento delle superfici impermeabili, riduzione delle aree a verde, impatto visivo dall’alto.
Il ragionamento del Consiglio di Stato. La Soprintendenza si era limitata a trascrivere prescrizioni generali del Pit senza spiegare come la piscina incidesse sui valori tutelati. La mera riduzione del verde o l’aumento della superficie impermeabile non bastano a fondare il diniego se non collegati a un effettivo pregiudizio per il panorama protetto.
Decisivo il chiarimento sul vincolo panoramico: esso tutela le bellezze visibili da punti di osservazione accessibili al pubblico, non da visuali astratte o esclusivamente aeree. Attribuire rilievo alla sola visibilità dall’alto trasformerebbe il vincolo in inedificabilità assoluta. La piscina, occultata da siepi e alberature, non era percepibile da osservatori ordinari.
Conclusioni. La sentenza riafferma due principi: i dinieghi paesaggistici devono essere motivati con valutazioni specifiche, non stereotipate; il vincolo panoramico va interpretato in coerenza con la sua funzione — la tutela della percezione visiva da punti accessibili al pubblico.
