Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 11 Novembre 2025 · di Luca Savi
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza 1001/2025, affronta una delle questioni più delicate della responsabilità professionale dell’amministratore condominiale: la gestione delle coperture assicurative. Viene confermata la condanna dell’amministratore per grave inadempimento a seguito del mancato pagamento del premio relativo alla polizza per la responsabilità civile del condominio.
Il caso. Una persona subiva lesioni per una caduta lungo le scale di un condominio. Il contratto assicurativo risultava scaduto e non rinnovato da circa un anno. Il condominio, condannato al risarcimento, agiva quindi in manleva contro l’amministratore uscente, contestandogli l’omissione del pagamento del premio.
La diligenza dovuta. Secondo i giudici, l’amministratore ha l’obbligo non solo di gestire correttamente gli atti deliberati, ma anche di compiere con tempestività tutte le azioni necessarie per la protezione del patrimonio comune, ivi compreso il mantenimento in vita delle coperture assicurative. In caso di mancanza di fondi, l’amministratore deve sollecitare formalmente l’assemblea o segnalare puntualmente le conseguenze del mancato pagamento.
Nel caso concreto, non è stata fornita alcuna prova circa l’adozione di queste misure: nessuna diffida documentata, nessuna richiesta urgente di delibera, nessuna comunicazione dei rischi. Si è trattato di un’omissione grave, priva di giustificazione e produttiva di un danno concreto per la collettività condominiale.
La responsabilità per gestione negligente. La Corte ha ricondotto la vicenda nell’ambito della responsabilità contrattuale da mandato: l’amministratore risponde per inadempimento ogniqualvolta il suo comportamento omissivo causi un pregiudizio al condominio. «Il mancato pagamento del premio di una polizza in corso, che determina la mancata copertura in occasione di un sinistro, costituisce una violazione degli obblighi fiduciari dell’amministratore».
Conclusione. La sentenza 1001/2025 ribadisce che la tutela assicurativa del condominio è parte integrante della corretta amministrazione, e che l’amministratore ha l’onere di garantirne la continuità. Quando il sinistro si verifica e la copertura manca, è l’amministratore a rispondere.
