Lite tra condominio e singolo: nessun obbligo di convocazione dell’assemblea

Civile

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 14 Aprile 2025 · di Luca Savi

La recente sentenza 7491/2025 della Cassazione si pronuncia sulla legittimità della delibera assembleare adottata in assenza del condomino che si trovi in giudizio contro il condominio stesso, e sulla possibilità, per costui, di impugnarla per omessa convocazione.

La convocazione del «condomino avversario». Una condomina aveva impugnato una delibera con cui il condominio aveva conferito mandato a un avvocato per resistere nel giudizio d’appello contro di lei, lamentando di non essere stata convocata all’assemblea. Il Tribunale di Palermo aveva ritenuto che — per la deliberazione relativa alla costituzione in giudizio — la condomina fosse priva di diritto a partecipare, in quanto portatrice di un interesse antitetico. La Corte d’appello aveva riformato, ritenendo sussistente l’obbligo di convocazione richiamando l’art. 2373 c.c. in tema di conflitto di interessi.

Estraneità sostanziale e assenza di legittimazione. La Cassazione ha ribaltato la sentenza d’appello. In coerenza con Cass. 3192/2023, afferma che il condomino che abbia instaurato un giudizio contro il condominio non possa essere convocato all’assemblea chiamata a deliberare sulla condotta processuale relativa a tale causa. Non si tratta del semplice conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., ma di una vera e propria estraneità sostanziale alla determinazione collegiale.

Assemblea bipolare e principio di terzietà. In ipotesi di contenzioso tra condominio e singolo partecipante, si verifica una scissione interna tra due poli contrapposti. La deliberazione non può essere «inquinata» dalla presenza processuale del soggetto avverso. Il principio di terzietà impone l’esclusione del condomino in lite.

Il diritto alla convocazione. Non esiste un diritto del condomino a essere convocato solo per assistere alla discussione assembleare: il diritto di intervento è funzionale all’espressione del voto e, quando quest’ultima è preclusa, viene meno anche il primo (Cass. 3192/2023). Nulla anche la delibera che ponga a carico del condomino in lite le spese legali sostenute contro di lui (Cass. 1629/2018; 13885/2014).

Conclusioni. La sentenza 7491/2025 si pone a presidio dell’equilibrio tra diritto alla partecipazione e protezione dell’integrità della deliberazione. Il condomino che si contrappone giudizialmente al condominio non può assumere un ruolo attivo nella decisione che riguarda la gestione di quella stessa controversia. La mancata convocazione della parte in lite non solo non vizia la delibera, ma è dovuta quale espressione della tutela dell’interesse collettivo.

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