Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 24 Febbraio 2026 · di Luca Savi
Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 766 del 29 gennaio 2026, affronta la qualificazione edilizia dei campi da padel, distinguendoli da altre strutture sportive leggere e precisando quando sia necessario il permesso di costruire.
I fatti. Il Comune aveva ordinato la demolizione di due campi da padel e di un campo da tennis realizzati all’interno di un impianto sportivo esistente, in area sottoposta a vincoli paesaggistici e idrogeologici. Il Tar aveva respinto il ricorso del gestore.
La qualificazione dei campi da padel. Il Consiglio distingue tra le diverse opere. Per i due campi da padel, viene confermata la qualificazione come interventi di nuova costruzione: la realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo di rilevanti dimensioni, sopraelevata rispetto al piano di campagna, unitamente alle strutture perimetrali in vetro e metallo e alla tensostruttura di copertura, integra una «trasformazione stabile e permanente del territorio». Il campo da padel richiede quindi il previo rilascio del permesso di costruire.
Il campo da tennis. Diversa la valutazione: non è stata fornita prova adeguata della presenza di opere di fondazione o strutture stabili tali da configurare una nuova costruzione. L’ordine demolitorio risulta carente di motivazione e viene annullato.
Il principio. Non è la destinazione sportiva dell’intervento a determinarne il regime edilizio, ma l’impatto fisico sul territorio. La realizzazione di superfici in calcestruzzo, sbancamenti e strutture ancorate stabilmente al suolo conduce nell’ambito della nuova costruzione; interventi limitati al livellamento del terreno o alla posa di materiali facilmente rimovibili richiedono invece una verifica concreta.
