Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 08 Ottobre 2025 · di Luca Savi
Con la sentenza 5828/2025, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una società contro un comune piemontese, annullando l’ordinanza che gli imponeva la rimozione di un dehors con struttura in alluminio, tenda retrattile e pannelli in vetro scorrevoli. In primo grado il Tar Piemonte aveva qualificato l’intervento come nuova costruzione in assenza di titolo edilizio.
La questione giuridica. Per il Comune, la chiusura laterale con pannelli in vetro e la presenza di impianti di riscaldamento trasformavano lo spazio esterno in locale stabile di somministrazione, determinando un ampliamento volumetrico vietato. Gli appellanti hanno sottolineato la natura amovibile dei pannelli, l’assenza di caratteristiche termoisolanti e la non alterazione della superficie commerciale.
La decisione del Consiglio di Stato. Il Collegio ha accolto l’appello, richiamando l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. VI, 607/2025; sez. II, 3488/2022): la pergotenda, anche se integrata da chiusure laterali mobili, non costituisce nuova volumetria qualora non trasformi lo spazio in ambiente chiuso e permanente. La struttura va ricondotta al regime di edilizia libera ex articolo 6 Dpr 380/2001.
Il principio. Solo la realizzazione di opere idonee a determinare un incremento di superficie utile o di volume edilizio comporta l’assoggettamento al permesso di costruire. Le pergotende dotate di chiusure mobili, in quanto prive di stabilità e destinate alla protezione dagli agenti atmosferici, rientrano tra gli interventi liberalizzati.
Conclusioni. Dehors e pergotende possono essere installati senza titolo edilizio, purché non si traducano in spazi chiusi e stabili destinati ad attività permanente. Per i Comuni, si tratta di un richiamo a non confondere arredi mobili con nuove costruzioni.
