Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 22 Luglio 2025 · di Luca Savi
Con la sentenza 1903/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiara l’annullabilità della delibera assembleare che approva un rendiconto condominiale non corredato dal registro di contabilità, documento ritenuto essenziale per la completezza del rendiconto ai sensi dell’articolo 1130-bis del Codice civile.
Il rendiconto condominiale: struttura inderogabile. Alla luce della riforma della legge 220/2012, il rendiconto condominiale è un documento strutturato in tre elementi inscindibili: registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa. Questi elementi devono essere presentati unitamente in assemblea, per assicurare trasparenza e piena comprensibilità del bilancio. Solo in presenza di un rendiconto completo può dirsi rispettato il diritto informativo dei partecipanti.
La rilevanza dell’omessa allegazione. La mancata allegazione anche di uno solo dei tre documenti rende annullabile la delibera ex articolo 1137 c.c. È irrilevante che il registro di contabilità sia stato successivamente prodotto in giudizio: doveva essere allegato in assemblea. La delibera è stata annullata limitatamente al punto sull’approvazione del rendiconto.
La giurisprudenza a supporto: «Quando il rendiconto non è composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, può discenderne l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione» (Cass. 27413/2018). L’approvazione di un bilancio incompleto lede il diritto del condomino alla piena informazione.
Conclusioni. La trasparenza e la completezza documentale non sono meri formalismi, ma presupposti sostanziali per la legittimità dell’azione amministrativa condominiale. L’amministratore condannato ha dovuto rifondere agli attori 5.000 euro oltre accessori — a riprova che l’omissione documentale ha un costo reale.
