Pubblicato su NT+ Condominio – Il Sole 24 Ore – 06 Maggio 2026 – di Laura Capelli
Confermata la responsabilità risarcitoria dell’ex amministratore privo di potere di rappresentanza.
Con la sentenza n. 600/2026 del 23 marzo, la Corte d’Appello di Torino, II sezione civile, ha respinto l’appello di un ex amministratore condannato a risarcire il condominio per aver prelevato, dopo la revoca, euro 3.672,00 dal conto corrente condominiale, corrispondendoli a un avvocato per un ricorso ex art. 1129 c.c. promosso nell’interesse proprio. La revoca immediata, deliberata con contestuale nomina del successore, priva, infatti, da subito, l’amministratore uscente di qualsiasi potere rappresentativo dell’assemblea.
I fatti
Con delibera l’assemblea aveva disposto la revoca immediata dell’amministratore nominando contestualmente il successore. Il revocato aveva tuttavia continuato ad operare e, senza autorizzazione, aveva disposto il pagamento di compensi a un avvocato per un ricorso ex art. 1129 c.c. introdotto nell’interesse proprio. Il condominio lo aveva convenuto in giudizio per la reintegrazione delle casse; il Tribunale aveva accolto la domanda, riqualificandola come risarcitoria.
La valutazione del Collegio
La Corte ha ribadito che la volontà di revocare immediatamente l’incarico era inequivocabilmente risultante dal verbale, recante sia la revoca che la nomina contestuale del successore. Tale circostanza era già stata accertata dal Tribunale di Torino con decreto del 30 ottobre 2020, nel rigettare il ricorso ex art. 1129 c.c. proposto dallo stesso ex amministratore. In assenza di prova di comportamenti concludenti contrari alla revoca da parte dei condòmini, l’appellante aveva agito senza rappresentanza, con obbligo di risarcire i danni al patrimonio condominiale.
Il regime della prorogatio e la riqualificazione della domanda
Il Collegio ha altresì rigettato la tesi sulla prorogatio onerosa — che avrebbe accordato il diritto al compenso per l’attività svolta in attesa di una valida nomina successiva — rilevando che la contestuale nomina di un nuovo amministratore esclude tale figura. Ha parimenti respinto il motivo fondato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c.: petitum e causa petendi erano rimasti immutati — entrambi diretti al reintegro del patrimonio condominiale — e l’unica modifica riguardava la qualificazione giuridica del fatto, operazione consentita ex art. 113, comma 1, c.p.c. (Cass. civ. 5832/2021).
