Sicurezza cantieri: amministratore garante anche dopo la chiusura dei lavori

Con la sentenza n. 13533 dell’8 aprile 2025, la Cassazione penale, Sez. IV, ha confermato la condanna di un committente per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 589, comma 2, del Codice penale, in relazione al d.lgs. 81/2008), riaffermando un principio di sicuro interesse anche per la gestione condominiale: il committente — e dunque, per estensione, l’amministratore di condominio che affida lavori sulle parti comuni — mantiene una posizione di garanzia per la sicurezza del cantiere anche nelle fasi successive alla sua chiusura formale.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore era deceduto cadendo dall’alto durante interventi di riparazione a un immobile: il cantiere risultava già chiuso e i ponteggi smontati al momento dell’incidente. Ciò non ha escluso la responsabilità del committente, chiamato a rispondere per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore incaricato — anche se autonomo — né predisposto misure di sicurezza adeguate, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008.

Trasposto nel contesto condominiale, il principio comporta che l’amministratore non può considerarsi automaticamente liberato da ogni obbligo di vigilanza per il solo fatto che l’impresa abbia dichiarato concluso l’intervento: se nell’area interessata dai lavori permangono situazioni di pericolo — materiali non rimossi, accessi non ripristinati, segnaletica non aggiornata — la responsabilità per un eventuale danno a terzi o ai condomini può ricadere su di lui, in quanto soggetto che gestisce le parti comuni.

Approfondimento a cura della Dott.ssa Laura Capelli, pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore.

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