Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 24 Novembre 2025 · di Luca Savi
Con la risposta a interpello 242/2025 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema molto rilevante: la cumulabilità tra la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, Tuir (bonus acquisto da impresa) e quella di cui all’articolo 16 del Dl 63/2013 (sisma bonus). L’Amministrazione ha riconosciuto la possibilità di fruire di entrambi i benefici, purché sia rispettato il limite complessivo di spesa pari a 96.000 euro per unità.
Il caso concreto. Il contribuente aveva acquistato una villetta unifamiliare in corso di costruzione (categoria F/3), oggetto di demolizione e ricostruzione con riduzione di due classi di rischio sismico. Nel rogito di dicembre 2024 era previsto il trasferimento delle quote di detrazione maturate dall’impresa cedente. L’acquirente domandava se potesse cumulare anche la detrazione forfettaria calcolata sul prezzo di compravendita.
Il ragionamento dell’Agenzia. I due benefici si fondano su presupposti diversi: il sisma bonus riguarda i costi strutturali, determinati analiticamente e asseverati dal direttore dei lavori; il bonus acquisto da impresa è parametrato a un criterio forfettario (25% del prezzo risultante dall’atto), indipendente dai costi effettivi. Non vi è dunque sovrapposizione automatica.
Il tetto unico a 96.000 euro. Il massimale complessivo resta unico: non è possibile sommare due massimali distinti. Inoltre, la detrazione legata all’acquisto può essere fruita solo dall’anno in cui l’intero fabbricato risulti ultimato, anche se il rogito è stato stipulato in precedenza.
I precedenti di prassi. Il chiarimento si inserisce nel solco della circolare 17/E del 2023, che aveva già affermato l’unitarietà del limite di spesa per immobile. Con la risposta 437/2021 l’Agenzia aveva ammesso che l’acquirente potesse beneficiare del bonus acquisto anche quando l’impresa cedente avesse fruito di altre agevolazioni, a condizione che le basi imponibili restassero distinte.
