Sospensione dell’acqua al condomino moroso: l’accesso coattivo all’immobile può essere disposto solo dal giudice

Civile

Pubblicato su NT+ Condominio — Il Sole 24 Ore · 12 Giugno 2025 · di Luca Savi

Con la sentenza 768 del 23 maggio 2025, il Tribunale di Bergamo (sezione IV civile) affronta un tema classico della prassi condominiale: è legittima la sospensione della fornitura idrica al condomino moroso? L’articolo 63, comma 3, disp. att. c.c. consente all’amministratore di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, a condizione che l’inadempimento si protragga da oltre sei mesi.

La vicenda. Il Tribunale accoglie la richiesta del condominio, autorizzando l’accesso all’unità immobiliare e la sospensione della fornitura. La documentazione allegata (decreto ingiuntivo, atto di precetto, bilanci) provava la morosità e la legittimità della richiesta. La vera novità sta nel ribadire che la tutela del credito condominiale è subordinata al rispetto delle regole del gioco: la sospensione è un diritto, non una scorciatoia.

Il limite dell’autotutela. L’acqua è un servizio comune ma separabile (grazie alla presenza di sotto-contatori). L’autotutela amministrativa si ferma sulla soglia della porta di casa: l’accesso coattivo può essere disposto solo dal giudice, pena la violazione del domicilio ex articolo 14 Costituzione. In caso di opposizione del proprietario moroso, l’amministratore non può entrare nell’unità immobiliare per sigillare le valvole senza autorizzazione giudiziaria.

Conclusione. Per gli amministratori la decisione offre una bussola chiara: il diritto alla sospensione non autorizza il fai-da-te. Se non correttamente gestito, può esporre il condominio a richieste risarcitorie per violazione della sfera privata. La linea di condotta prudente: documentare scrupolosamente la morosità, chiedere l’autorizzazione giudiziaria quando necessario, astenersi da gesti eclatanti. L’autotutela è possibile, ma non è anarchia.

Cicero

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