Superbonus: lecito che l’amministratore si faccia pagare per aver segnalato la ditta al condominio

La segnalazione remunerata, conosciuta e ratificata dai condòmini, non genera conflitto di interessi, poiché l’amministratore presenzia all’assemblea ma non vota.

La sentenza n. 1234 del Tribunale di Monza, dell’8 giugno 2026, nasce nella stagione del superbonus. Un amministratore aveva messo in contatto due condomini con una società di ingegneria, ottenendone in assemblea la ratifica degli accordi e l’affidamento dei lavori, e aveva poi sottoscritto un contratto di procacciamento d’affari occasionale, con una percentuale del 3% sull’importo degli interventi dovuta a buon fine. Eseguite le opere e regolata la committenza con sconto in fattura e cessione del credito, la società aveva però rifiutato il saldo, eccependo il conflitto di interessi dell’amministratore e la nullità del contratto per illiceità della causa. Il Tribunale di Monza ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

Quando la segnalazione è lecita

Il giudice muove dalla natura del rapporto. Il procacciamento d’affari si distingue dall’agenzia per l’occasionalità e per la sola iniziativa del segnalatore: la sua funzione è mettere in relazione le parti per la conclusione di un affare, e la causa diventa illecita soltanto quando l’accordo viola norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, ad esempio aggirando le regole sull’iscrizione agli ordini professionali. Nulla di tutto ciò nella vicenda esaminata: la segnalazione era pienamente lecita e il diritto al compenso sorge, ai sensi dell’articolo 1748 del Codice civile, quando l’operazione è conclusa per effetto dell’intervento del procacciatore.

L’amministratore che non vota

Il punto più delicato è il conflitto di interessi, e qui la decisione è netta. Il conflitto che può condurre all’annullamento di una delibera (articolo 1393 del Codice civile) riguarda chi concorre con il proprio voto alla formazione della volontà assembleare; ma l’amministratore, in assemblea, presenzia senza votare, salvo che sia egli stesso condomino o abbia influenzato i votanti (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12377 del 9 maggio 2023). I condòmini, nella specie, erano stati informati prima e dopo la firma, avevano ratificato gli impegni e ne avevano anzi tratto un risparmio sul compenso dell’amministratore, senza alcuna prova di uno sviamento delle decisioni. La legittimazione a far valere quel conflitto, peraltro, spetterebbe all’organo assembleare, non alla società che pretende di sottrarsi al pagamento.

Il compenso segue il risultato

Accertata la validità dell’accordo e incontestata l’esecuzione della segnalazione, il compenso pattuito a buon fine va riferito all’effettiva esecuzione degli appalti, cui è parametrata anche la sua misura. Non rilevano le vicende con i terzi, come il ritardato incasso del prezzo di cessione dei crediti, estranee al contratto e perciò inidonee a incidere sull’esigibilità. La provvigione è dunque integralmente dovuta.

Ne esce un criterio di sicuro interesse per la categoria: la segnalazione remunerata dell’amministratore non è di per sé vietata, ma esige trasparenza verso i condòmini e nessuna interferenza sul voto; e quando il conflitto sia soltanto paventato, va allegato e provato in concreto, riferendolo all’interesse del condominio, unico titolare della relativa tutela.

L’approfondimento su NT+ Condominio

La sentenza è commentata nell’articolo Superbonus: lecito che l’amministratore si faccia pagare per aver segnalato la ditta al condominio, a firma dell’Avv. Luca Savi, pubblicato su NT+ Condominio de Il Sole 24 Ore.

Lo Studio assiste amministratori e condomini nella verifica dei rapporti con imprese e professionisti e nell’impugnazione delle delibere assembleari. Per un esame del caso concreto è possibile contattare la segreteria.

Cicero

Cicero

Assistente virtuale dello Studio Legale Savi

Avviso: Le risposte sono generate da intelligenza artificiale e non costituiscono parere legale, ma esclusivamente orientamento giuridico generale.

Benvenuto nello Studio Legale Savi

L'assistente virtuale può aiutarla su questioni di diritto civile, energia, amministrativo e tributario. Per offrirle un servizio migliore, ci lasci i suoi dati.

Ai sensi del GDPR, i dati saranno trattati esclusivamente per rispondere alla Sua richiesta e non saranno ceduti a terzi.
Continua senza registrarti