Verbale «ritoccato» e diffuso ai condòmini: l’amministratore risponde di diffamazione

Il diritto di critica non copre le espressioni personalizzate e non necessarie all’informazione dei condòmini: se eccedono continenza e pertinenza, ledono la reputazione.

Con l’ordinanza n. 21708 del 25 giugno 2026 la Corte di cassazione, Sez. III civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore che, dopo un’assemblea chiusa per mancanza di quorum, aveva trasmesso ai condòmini un verbale dattiloscritto difforme dal manoscritto redatto in seduta e arricchito di espressioni lesive della reputazione di un condòmino. La pronuncia conferma le decisioni di merito e fissa i limiti della verbalizzazione scriminata.

Dal manoscritto al dattiloscritto

Chiusa l’assemblea per mancanza di quorum, l’amministratore-presidente ne aveva integrato il verbale manoscritto in forma dattiloscritta. Il testo poi diffuso attribuiva a un condòmino, in termini personalizzati, l’intento di «non pagare da sempre le spese condominiali» e di «rastrellare le deleghe» per revocare l’amministratore. Ritenendosi leso nell’onorabilità, l’interessato agiva per il danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile; il Giudice di pace di Milano accoglieva la domanda e il Tribunale confermava, ravvisando una difformità contenutistica non meramente formale tra i due testi.

I limiti del diritto di critica

La difesa invocava l’esimente del diritto di critica, quale adempimento dei doveri gestori (articoli 1129 e 1130 del Codice civile) ed esercizio della libertà di pensiero (articolo 21 della Costituzione). Ma il giudice di merito, con accertamento in fatto insindacabile, aveva escluso la scriminante: la diffusione di un verbale con affermazioni non necessarie all’informazione dei condòmini, personalizzate e idonee a suggerire una condotta indebita del singolo, eccede continenza e pertinenza. Rivolta a una pluralità di destinatari, integra fonte autonoma di lesione.

Lo sbarramento della «doppia conforme»

I motivi fondati sull’omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) si infrangono contro la cosiddetta «doppia conforme» dell’articolo 360, comma 4, c.p.c.: quando l’appello conferma il primo grado sulle medesime ragioni, la censura è preclusa se non se ne indica la difformità. Le doglianze, del resto, sollecitavano una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità.

Conclusioni

Per l’amministratore, il verbale è atto ricognitivo: l’integrazione dattiloscritta deve riprodurne fedelmente la discussione, poiché ogni ampliamento «orientato» che trascenda l’informazione dovuta espone a responsabilità aquiliana, senza che la veste istituzionale valga da scudo. Per i condòmini, la tutela della reputazione opera anche dentro la compagine: la conflittualità gestionale non legittima l’uso del verbale come veicolo di giudizi personali, restando la necessità informativa il crinale tra critica lecita e diffamazione.

L’approfondimento su NT+ Condominio

La pronuncia è commentata nell’articolo Verbale «ritoccato» e diffuso ai condòmini: l’amministratore risponde di diffamazione, a firma dell’Avv. Luca Savi e della Dott.ssa Laura Capelli, pubblicato su NT+ Condominio de Il Sole 24 Ore.

Lo Studio assiste amministratori e condòmini nella redazione e nella verifica dei verbali assembleari e nelle controversie che ne derivano. Per un esame del caso concreto è possibile contattare la segreteria.

Cicero

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