CESSIONI DEI CREDITI FISCALI TRA PRIVATI QUALI RISCHI

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Con i soggetti istituzionali  ormai reticenti all'acquisto dei crediti e  il moltiplicarsi di getti che si propongono per l’acquisto dei crediti con uno sconto pari al 30% o addirittura al 40% del valore nominale del credito, l'unica possibilità per le imprese con i cassetti fiscali saturi è la cessione a soggetti professionali che possano utilizzare i rediti in compensazione mediante modello f24.


Ma che rischi corrono i cessionari?

La Legge 21 settembre 2022 n. 142 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022), di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 115/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, ha ridefinito la disciplina del concorso in violazione in merito all’acquisto di crediti da Superbonus o da bonus fiscali ordinari. In particolare la norma in parola prevede per i crediti sorti dal 12 novembre 2021, per i quali sono stati già rilasciati il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo concorso nella violazione per dolo o colpa grave.

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In particolare L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito importanti chiarimenti in tema di responsabilità solidale del cessionario. Nella fattispecie la responsabilità in solido del cessionario è circoscritta alla regola generale prevista in materia di sanzioni tributarie. Sicchè detta responsabilità è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e siano stati acquisti il visto di conformità e l’asseverazione attestante la congruità delle spese sostenute. Per la corretta individuazione della nozione di dolo e colpa grave, quale elemento soggettivo che deve connotare l’illecito tributario per la sua sanzionabilità, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, precisando che la violazione si considera dolosa quando “attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta, ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”

In sostanza, il dolo consiste nella consapevole volontà anche del cessionario di intenzionale evasione. Il dolo ricorre quando la cessionaria è consapevole dell’inesistenza del credito come, ad esempio, nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione del credito ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestatamente evidente ad un primo esame da chiunque condotto e, nonostante ciò, la cessionaria proceda comunque alla compensazione del credito stesso.

La violazione con colpa grave, ricorre nei casi di “imperizia o a negligenza del comportamento indiscutibili” e quando non sia possibile “dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”: Ciò accade ad esempio nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato effettuato in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio nel caso in cui l’asseverazione si riferisca ad un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).