Agrivoltaico in area idonea: il parere della Soprintendenza non vincola il Comune

Il Tar Lazio annulla il diniego: su un’area idonea per legge il Comune non può trasformare un parere in un veto

Nel contenzioso sulle rinnovabili si ripete uno schema riconoscibile. Il progetto insiste su un’area che la legge qualifica idonea. Il Comune, chiamato a ricevere la procedura abilitativa semplificata, acquisisce i pareri della Soprintendenza e della Regione, li recepisce come se fossero vincolanti e nega il titolo. Il risultato è che una semplificazione voluta dal legislatore statale viene neutralizzata in sede locale.

Con la sentenza n. 11395/2026, resa all’esito dell’udienza del 10 giugno 2026, la Terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di una società agricola contro un diniego costruito esattamente così. La pronuncia merita attenzione da parte di chi progetta impianti agrivoltaici e, più in generale, di chi opera nel settore delle fonti rinnovabili.

Il caso

Una società agricola presenta la Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto agrivoltaico avanzato. Il Comune oppone diniego, recependo come vincolanti le determinazioni espresse dalla Soprintendenza e dalla Regione. La società impugna.

Il Collegio accoglie in parte il ricorso: il perno della decisione è la disciplina delle aree idonee.

Il principio: l’area idonea non è un’etichetta

Quando il progetto insiste su un’area qualificata idonea ex lege, l’amministrazione procedente non può degradare a vincolo assoluto un parere che il legislatore non ha configurato come tale. Il Tar ritiene perciò illegittimo il recepimento dei pareri di Soprintendenza e Regione come determinazioni vincolanti: l’individuazione normativa delle aree idonee esprime una scelta di semplificazione che l’ente locale non può neutralizzare in via amministrativa.

Detto altrimenti: la qualificazione di area idonea produce effetti sostanziali sul procedimento autorizzatorio, riducendo lo spazio di interdizione riconosciuto alle amministrazioni interessate. Non è una classificazione descrittiva, è una regola che vincola il modo in cui il procedimento si svolge.

Il contesto normativo: dalla legge sulle rinnovabili al testo unico

Per collocare la pronuncia serve tenere presente il quadro, che negli ultimi anni si è mosso parecchio.

La disciplina delle aree idonee ha il suo perno nell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021. Ai fini che qui interessano rilevano soprattutto due previsioni: il comma 7, secondo cui le aree non ricomprese fra quelle idonee non possono essere dichiarate inidonee — né in sede di pianificazione né nei singoli procedimenti — per la sola mancata inclusione; e il comma 8, che individua le ipotesi di idoneità ex lege, fra cui le lettere c-ter e c-quater su cui si concentra buona parte del contenzioso.

Sul versante procedimentale, la procedura abilitativa semplificata è oggi disciplinata dall’articolo 8 del d.lgs. n. 190/2024, il testo unico sulle rinnovabili, che al comma 6 fissa il termine di trenta giorni decorso il quale il titolo si intende perfezionato. Nello stesso testo unico è confluita, all’articolo 11-bis, la disposizione originariamente contenuta nell’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 sugli impianti al servizio delle comunità energetiche rinnovabili.

Un contenzioso in movimento: le altre pronunce

Sarebbe fuorviante presentare la decisione del Tar Lazio come l’approdo di un orientamento pacifico. La materia è oggi una delle più mosse del diritto amministrativo dell’energia, e chi progetta un impianto deve saperlo.

Sul rapporto fra le ipotesi di idoneità previste dalle lettere c-ter e c-quater dell’articolo 20, comma 8, il Tar Toscana, sede di Firenze, con la sentenza n. 641/2025 ha affermato che si tratta di due ipotesi distinte e alternative: accertata la sussistenza dei presupposti di una delle due, l’area è idonea, senza che occorra il cumulo dei requisiti. È la lettura più favorevole all’operatore.

In direzione opposta si colloca il Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, con la sentenza n. 5/2025: quando un’area ricade nella fascia di rispetto di 500 metri da beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004, trova applicazione un divieto espresso ai sensi della lettera c-quater.

Sul fronte urbanistico, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6725/2025, si è occupato di un caso in cui il Comune aveva inibito l’intervento invocando, fra l’altro, l’incompatibilità con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore relative a un parco comunale — con l’ulteriore complicazione di modifiche normative intervenute in corso di procedimento che hanno ristretto le aree agricole idonee per il fotovoltaico a terra.

Sempre in tema di deroga per gli impianti al servizio di una comunità energetica rinnovabile, il Tar Campania, sede di Salerno, con la sentenza n. 255/2026 ha esaminato il caso di una PAS per un impianto da 900 kW su terreni agricoli, negata dal Comune sul presupposto che le norme tecniche di attuazione prevedessero un elenco tassativo di interventi ammessi in zona agricola.

Il messaggio pratico è duplice. Il diniego fondato sulla sola destinazione dell’area o sulla mera prossimità a un vincolo è tutt’altro che inattaccabile. Ma la natura del vincolo — paesaggistico oppure culturale ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali — e la posizione esatta rispetto alle fasce di rispetto non sono dettagli: possono spostare l’esito.

Che cosa se ne ricava, in concreto

Far valere il regime dell’area già nel procedimento. È il punto centrale della decisione, ed è anche il consiglio più utile. La qualificazione di area idonea va documentata e argomentata nella relazione che accompagna la PAS, non invocata per la prima volta in giudizio. Un’amministrazione messa di fronte al regime dell’area fin dall’inizio ha molto meno spazio per recepire un parere come vincolante.

Distinguere il parere vincolante da quello che non lo è. Non tutti i pareri hanno la stessa forza, e non spetta al Comune attribuirgliela. Quando il diniego si limita a recepire una determinazione altrui senza verificarne il regime giuridico, è quello il vizio da aggredire.

Controllare i termini. Nel procedimento semplificato il tempo è sostanza: decorso il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 190/2024 senza un provvedimento legittimo, il titolo si intende perfezionato. Prima di impugnare conviene verificare se il titolo non si sia già formato.

Per i Comuni. Il messaggio è speculare: il diniego di una PAS esige un’istruttoria propria, non il recepimento acritico di determinazioni di altre amministrazioni, e una motivazione che si confronti con il regime normativo dell’area.

Domande frequenti

Il parere della Soprintendenza è sempre vincolante? No. La sua forza dipende dal regime giuridico che la legge gli attribuisce nel procedimento in questione. Nel caso deciso dal Tar Lazio, il recepimento come vincolante è stato ritenuto illegittimo perché l’area era qualificata idonea ex lege.

Che cosa significa «area idonea ex lege»? Che è la legge stessa a qualificare l’area come idonea all’installazione, con effetti di semplificazione sul procedimento autorizzatorio, senza che occorra una valutazione discrezionale dell’amministrazione su quel punto.

La mia area non è fra quelle idonee: è quindi inidonea? No. L’articolo 20, comma 7, del d.lgs. n. 199/2021 vieta espressamente di dichiarare inidonea un’area per la sola mancata inclusione fra quelle idonee.

Il Comune ha lasciato scadere i trenta giorni: che succede? Decorso il termine dell’articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 190/2024 senza provvedimento legittimo, il titolo si intende perfezionato. È una verifica che conviene fare prima di impugnare.

L’agrivoltaico avanzato ha una disciplina propria? Sì, ed è uno dei profili su cui si concentra il contenzioso: la qualificazione dell’impianto incide sul regime applicabile e va documentata con cura nel progetto.

Conclusione

La pronuncia del Tar Lazio rafforza una linea semplice: la semplificazione voluta dal legislatore statale non può essere smontata in sede locale attraverso il recepimento di pareri ai quali la legge non attribuisce forza vincolante.

Resta il fatto che la materia è in movimento e che pronunce di segno diverso convivono. Ogni progetto ha una sua storia urbanistica e vincolistica: prima di presentare la PAS — e a maggior ragione prima di impugnare un diniego, dove i termini sono brevi — è opportuno un esame preventivo del regime dell’area e della documentazione.


Il tema è trattato anche in un mio articolo pubblicato su NT+ Condominio & Immobili de Il Sole 24 Ore.

Avv. Luca Savi — Studio legale, Via Matris Domini 11, 24121 Bergamo — tel. 035/0291809

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