Il Reg. UE 2024/1689 non è una legge futura, ma una legge presente. Quattro coordinate per ogni professionista che utilizza sistemi di intelligenza artificiale nell’attività quotidiana.
⚖️ Il Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — è in vigore e impone obblighi concreti a chiunque utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nell’attività professionale. Non è un orizzonte normativo lontano: è il quadro entro cui l’avvocato che adopera strumenti come i modelli linguistici di uso generale deve già muoversi. Quattro coordinate aiutano a orientarsi.
1️⃣ Classificazione per livello di rischio. L’AI Act ordina i sistemi secondo quattro categorie: rischio inaccettabile, alto, limitato, minimo. I sistemi impiegati per supportare decisioni che incidono su diritti delle persone possono ricadere nell’area ad alto rischio (All. III). Gli strumenti di uso generale rientrano invece tra i cosiddetti GPAI (General Purpose AI), soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 53 ss. del Regolamento.
2️⃣ Obblighi di trasparenza. Chi utilizza sistemi a rischio limitato deve garantire che gli interlocutori siano consapevoli di interagire con un sistema artificiale. Per l’avvocato, l’impiego dell’AI nella predisposizione di comunicazioni e documenti rende la trasparenza verso il cliente un’esigenza che è, al tempo stesso, normativa e deontologica.
3️⃣ Responsabilità del deployer. L’avvocato che adopera un sistema di intelligenza artificiale è, ai fini del Regolamento, un «deployer». Da tale qualificazione discendono obblighi propri: sorveglianza umana, valutazione dell’impatto, conservazione dei log. Non è sufficiente confidare nel fornitore della tecnologia: la diligenza richiesta è autonoma e specifica.
4️⃣ Intreccio con la deontologia. Il Codice Deontologico Forense impone autonomia di giudizio, verifica delle fonti e responsabilità verso il cliente. L’AI Act aggiunge un ulteriore strato normativo europeo, che si sovrappone — senza elidere — i doveri deontologici tradizionali. L’avvocato è chiamato a presidiare entrambi i piani.
🧭 La lettura corretta non è difensiva. L’AI Act non vieta l’uso dell’intelligenza artificiale: ne disciplina l’impiego responsabile, chiedendo trasparenza, tracciabilità e supervisione umana. Per lo studio legale, sono esattamente i presìdi che distinguono un utilizzo professionale da un utilizzo improvvisato.
⚙️ Un’avvertenza pratica chiude il quadro. L’AI Act non chiede all’avvocato di diventare un tecnico, ma di adottare cautele proporzionate al sistema che impiega: sapere che cosa fa lo strumento, conservare traccia del suo utilizzo, mantenere sempre una supervisione effettiva sul risultato. Sono presìdi che, ben lungi dal frenare l’innovazione, la rendono sostenibile nel tempo e difendibile di fronte al cliente e all’Ordine. La traiettoria, del resto, è segnata: gli obblighi per i sistemi ad alto rischio entreranno progressivamente in vigore, e attendere l’ultima scadenza per adeguarsi è la strategia meno avveduta. Chi struttura oggi un processo ordinato si troverà domani, semplicemente, in regola.
📊 Resta utile un chiarimento sulle proporzioni. Gli obblighi più stringenti riguardano i sistemi ad alto rischio; l’impiego ordinario di strumenti di uso generale per attività di supporto comporta, oggi, principalmente doveri di trasparenza e di vigilanza umana. Ciò non autorizza la leggerezza, ma neppure giustifica l’allarmismo: la chiave è la proporzionalità. Conoscere la categoria in cui ricade il proprio utilizzo consente di calibrare gli adempimenti, evitando tanto l’inerzia quanto un’eccessiva e inutile burocratizzazione del lavoro quotidiano dello studio.
📌 Conoscere queste regole non è un adempimento formale: è la condizione per cogliere le opportunità della tecnologia senza esporsi a responsabilità evitabili. Il diritto, ancora una volta, premia chi procede con metodo.
