Non è un’opinione, ma un dovere normativo e deontologico. Cosa comunicare all’assistito quando nella preparazione di un atto o di un parere è stato utilizzato un sistema di intelligenza artificiale.
⚖️ Quando si utilizza l’intelligenza artificiale nell’attività con i propri assistiti, esiste un obbligo di trasparenza. Non è una scelta di stile: è quanto impongono, su piani convergenti, il diritto europeo e quello interno.
🇪🇺 Sul piano europeo, l’art. 50 del Reg. UE 2024/1689 prevede obblighi di trasparenza per i sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con persone fisiche.
🇮🇹 Sul piano interno, l’art. 13, comma 2, della L. 23 settembre 2025 n. 132 — in vigore dal 10 ottobre 2025 — dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al destinatario della prestazione intellettuale «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».
🏛️ Sul versante ordinistico, il Consiglio Nazionale Forense ha già elaborato uno schema di informativa tipo (nota prot. n. 0007816 del 13 ottobre 2025, a firma del Presidente Avv. Francesco Greco), trasmesso ai Consigli dell’Ordine.
✅ Cosa comunicare al cliente. Tre informazioni sono essenziali: che nella preparazione del documento è stato utilizzato un sistema di intelligenza artificiale; che il documento è stato verificato dall’avvocato, il quale se ne assume la piena responsabilità professionale; che le citazioni normative e giurisprudenziali sono ancorate a fonti verificabili.
✍️ Come comunicarlo. Non occorre un disclaimer prolisso. È sufficiente una nota chiara nel mandato professionale o in calce al parere. L’importante è che non si ingeneri l’equivoco di un documento prodotto in via esclusiva dal modello: non lo è, e non deve apparirlo.
🚫 Cosa non fare. Presentare al cliente un atto o un parere elaborato con l’ausilio dell’AI come se fosse stato redatto interamente dall’avvocato, senza alcuna indicazione, è condotta che può rilevare sotto il profilo deontologico — si pensi al dovere di lealtà e correttezza dell’art. 9 CDF — e, in prospettiva, sotto quello della normativa sull’intelligenza artificiale.
⚙️ Sul piano operativo, la trasparenza si traduce in poche prassi costanti. Una clausola informativa nel mandato, una nota in calce ai documenti più rilevanti, un archivio ordinato dei passaggi di verifica: nulla di gravoso, ma sufficiente a documentare che l’AI è stata un ausilio e non l’autore del lavoro. È bene ricordare che l’obbligo informativo non degrada la prestazione professionale: la qualifica. Comunicare al cliente come si lavora, e con quali presìdi di controllo, è parte integrante del dovere di diligenza. In una fase in cui l’opinione pubblica oscilla tra entusiasmo e diffidenza verso l’intelligenza artificiale, l’avvocato che spiega con chiarezza il proprio metodo offre, prima ancora che un adempimento, una rassicurazione.
📊 Vale infine la pena collocare l’obbligo informativo nel suo orizzonte di senso. Non è un mero adempimento da spuntare, ma l’espressione di un principio antico della professione: il cliente ha diritto di sapere come viene trattata la sua posizione. L’intelligenza artificiale non muta questo principio, ne amplia soltanto il perimetro applicativo. Dichiarare l’uso dello strumento e i presìdi di controllo adottati significa, in concreto, riaffermare la centralità dell’avvocato nel processo: è lui a rispondere del risultato, ed è questa assunzione di responsabilità a fare la differenza agli occhi dell’assistito.
💡 La trasparenza non è un peso, ma un elemento di distinzione professionale. Chi utilizza l’AI con metodo e lo dichiara costruisce fiducia; chi la impiega nascondendola assume un rischio non necessario. Anche qui, la correttezza è la migliore strategia.
