Tra la fine di aprile e la fine di maggio 2026 i giudici amministrativi hanno depositato una serie di pronunce convergenti sulle autorizzazioni degli impianti fotovoltaici a terra: cinque annullamenti di dinieghi e prescrizioni opposti da Comuni, Province e Regioni e una sola conferma, dove il vincolo archeologico era reale.
Le aree idonee prevalgono sui piani locali
Il Tar Toscana (sentenza 991/2026) ha annullato il diniego opposto alla procedura abilitativa semplificata per un impianto da 4,5 MW: la cabina primaria di trasformazione situata entro 500 metri è «impianto industriale» ai sensi dell’articolo 268, comma 1, lettera h), Dlgs 152/2006, sicché l’area agricola è idonea ex articolo 20, comma 8, lettera c-ter), Dlgs 199/2021. La qualificazione legislativa non può essere compressa dalla pianificazione comunale con condizioni o distanze ulteriori.
Prescrizioni capestro e pareri fotocopia
Il Tar Marche (sentenza 744/2026) ha annullato la prescrizione di salvaguardia totale delle alberature apposta all’autorizzazione paesaggistica: imporre la conservazione di tutti gli alberi dell’area, con ricollocazione dei moduli, equivale a un sostanziale diniego. Censurati anche il Comune, che non aveva convocato la conferenza di servizi imposta dall’articolo 8, comma 8, Dlgs 190/2024, e la Soprintendenza, limitatasi a recepire pedissequamente la relazione provinciale senza alcuna autonoma valutazione.
Automatismi e tetti regionali travolti
Il Consiglio di Stato (sentenza 4201/2026) ha annullato la disciplina regionale che ammetteva il fotovoltaico in area agricola solo sul 10 per cento della superficie disponibile, e con essa il diniego di autorizzazione unica. Il Tar Sardegna (sentenza 837/2026) ha travolto l’improcedibilità automatica delle istanze ricadenti in «aree non idonee», già dichiarata incostituzionale (Corte costituzionale 184/2025): la non idoneità preclude i soli riti semplificati, mai la verifica in concreto. Il Tar Sicilia (sentenza 1517/2026) ha ribadito che gli impianti al servizio delle comunità energetiche rinnovabili sono esenti dai limiti in area agricola e che la fascia di 500 metri da un bene vincolato non preclude la procedura semplificata.
Il controlimite del vincolo effettivo
L’unica conferma viene dal Tar Campania, sezione di Salerno (sentenza 1000/2026), che ha respinto il ricorso contro il diniego opposto a un parco eolico: l’area di interesse archeologico genera il vincolo paesaggistico ex articolo 142, comma 1, lettera m), Dlgs 42/2004, e il dissenso della Soprintendenza, sorretto da motivazione puntuale, resiste al sindacato. Il discrimine è dunque netto: la semplificazione non tollera ostacoli costruiti per via interpretativa, ma non azzera la tutela quando il vincolo è effettivo e l’istruttoria è seria.
Articolo a firma dell’Avv. Luca Savi pubblicato su NT+ Condominio – Il Sole 24 Ore.
