Fotovoltaico in area vincolata: la sola visibilità dei pannelli non giustifica il diniego

Il Consiglio di Stato impone alla Soprintendenza un bilanciamento effettivo tra tutela del paesaggio e transizione energetica, con esame delle soluzioni mitigative proposte. Con la sentenza n. 4001/2026 del 19 maggio 2026, il Consiglio di Stato, sezione IV, ha annullato il parere con cui una Soprintendenza aveva negato la collocazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di un edificio ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, affermando che la percepibilità visiva dei manufatti non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio di incompatibilità paesaggistica.

La vicenda

Nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l’autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata con la prescrizione di non collocare i pannelli sul tetto. Anche dopo il rinvio disposto in sede cautelare dal Tar Lombardia, la Soprintendenza ribadiva il diniego, ritenendo i pannelli «altamente percepibili» dalle colline retrostanti e suggerendo la loro collocazione sui pergolati della corte interna, senza, però, esaminare le misure mitigative proposte dalla società costruttrice.

Il principio affermato

Il Collegio, richiamando un proprio precedente (Consiglio di Stato 2808/2025), osserva che i pannelli fotovoltaici non possono più essere qualificati come intrusioni estetiche, dovendosi considerare un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva. La valutazione paesaggistica deve concentrarsi sulle modalità progettuali e sulla qualità dei materiali; il divieto assoluto torna concepibile solo se esiste una collocazione alternativa tecnicamente accettabile, che non imponga sacrifici sproporzionati sul fronte degli incentivi e della prestazione energetica.

Il perimetro normativo

La conclusione è rafforzata dal Dl 175/2025, convertito nella legge 4/2026, che ha inserito nel D.lgs. 190/2024 l’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), numero 3, qualificando aree idonee agli impianti fotovoltaici gli edifici e le relative pertinenze, e l’articolo 11-quater, che degrada il ruolo dell’autorità paesaggistica a parere obbligatorio non vincolante. Norme non applicabili ratione temporis alla fattispecie, ma indicative dell’evoluzione dell’ordinamento e della sensibilità collettiva verso impianti che non possono più essere percepiti, in assoluto, come ostacolo al godimento del paesaggio.

Il risarcimento negato

Respinta invece la domanda risarcitoria: poiché l’amministrazione conserva il potere di rideterminarsi, il giudizio sulla lesione del bene della vita resta precluso (Consiglio di Stato 5737/2019 e 4507/2025). La pronuncia conferma che il paesaggio non è più un valore-tiranno: la Soprintendenza dovrà rivalutare l’istanza considerando effettivamente le proposte mitigative e la praticabilità tecnica delle alternative.

Articolo a firma dell’Avv. Luca Savi pubblicato su NT+ Condominio – Il Sole 24 Ore.

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