Fotovoltaico per le comunità energetiche: l’area agricola non può dirsi inidonea

Per il Tar Sicilia la vicinanza a un bene vincolato e la destinazione agricola di margine urbano non precludono la procedura semplificata per un impianto a servizio di una Cer.

Con la sentenza n. 1517/2026, depositata il 26 maggio, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha annullato il diniego con cui il Comune di Racalmuto aveva bloccato la procedura abilitativa semplificata (Pas) per un impianto fotovoltaico a terra da 743 kWp destinato ad alimentare una comunità energetica rinnovabile, ritenendo l’area inidonea per la vicinanza a un bene paesaggistico e per la destinazione agricola impressa dallo strumento urbanistico. La pronuncia offre una lettura organica del rapporto fra disciplina Fer, vincoli paesaggistici e pianificazione comunale.

La vicenda

Un’impresa agricola, aderente in qualità di produttore a una Cer costituita in forma cooperativa, presentava la Pas ex articolo 8, Dlgs 190/2024 per un impianto fotovoltaico a terra da 743,04 kWp in contrada Confine, foglio 30, in zona E2 (uso agricolo). A pochi giorni dal deposito il Comune avviava il procedimento di non procedibilità e, con nota del 27 novembre 2025, negava il titolo: area non idonea per la fascia di rispetto di 500 metri da un bene vincolato e da un centro storico; incompatibilità con il Prg, che in zona E2 vieterebbe gli «impianti produttivi»; asservimento del fondo a un preesistente magazzino; carenze documentali. Con ordinanza n. 46 del 16 gennaio 2026 il Collegio, accolta l’istanza cautelare per la sollecita definizione del merito, fissava l’udienza pubblica, all’esito della quale il ricorso è stato accolto.

L’eccezione legata al Pnrr

Il Collegio disattende preliminarmente l’eccezione di improcedibilità fondata sulla scadenza (30 novembre 2025) del bando Pnrr per le Cer: il funzionamento di una comunità energetica non dipende necessariamente dall’erogazione dei contributi, né l’interesse alla realizzazione dell’impianto può ridursi al conseguimento delle misure incentivanti, richiamate in ricorso solo ai fini del periculum.

«Non idonee» non significa «inidonee»

Nel merito, il Tar richiama l’articolo 20, comma 7, Dlgs 199/2021: le aree non comprese fra quelle idonee non possono essere dichiarate inidonee, in sede di pianificazione o nei singoli procedimenti, per la sola mancata inclusione. La fascia dei 500 metri di cui al comma 8, lettera c-quater, serve a perimetrare le aree idonee, non a fondare divieti automatici. Anzi, la Pas resta praticabile anche per impianti Fer in aree vincolate e, a maggior ragione, in aree soltanto prossime al vincolo: in tali casi l’articolo 8, comma 8, Dlgs 190/2024 onera il Comune di acquisire gli assensi delle amministrazioni preposte alla tutela – qui la Soprintendenza di Agrigento – se del caso in conferenza di servizi.

Gli impianti Cer in zona agricola

Per gli impianti al servizio di una Cer non operano i limiti di ubicazione in area agricola previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, Dlgs 199/2021, oggi trasfuso nell’articolo 11-bis, Dlgs 190/2024. Ma il punto decisivo è interpretativo: le norme tecniche di attuazione non possono essere piegate a divieto generalizzato. Il lemma «impianti produttivi» vietati nelle sottozone agricole (artt. 44 e 45 Nta) riguarda gli impianti di produzione agricola e zootecnica, non il fotovoltaico, che non è espressamente identificato né vietato. La zona E2, «area agricola di margine urbano», costituisce un filtro fra edificato e campagna: la presenza di pannelli non interferisce con tale funzione. E rispetto al divieto di trasformazioni incidenti su morfologia ed equilibri ecologici e idraulici, il Comune non aveva svolto alcun approfondimento istruttorio, a fronte di un impatto minimo (moduli a terra su pali in acciaio). Del resto, i Comuni non dispongono di potestà regolamentare per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti Fer (Tar Palermo, Sez. II, n. 299/2023): la compatibilità con lo strumento urbanistico è condizione di ammissibilità della Pas (art. 8, comma 2), mentre per gli interventi in deroga occorre l’autorizzazione unica, che vale «ove occorra» come variante urbanistica (art. 9, comma 10, lettera c). Nel caso di specie, però, nessuna deroga era necessaria, perché la corretta lettura delle Nta non pone alcun divieto.

L’asservimento e l’assenza di cubatura

Neppure l’asservimento del fondo a un precedente magazzino preclude l’intervento. Pur creando un vincolo permanente che segue il fondo (Cons. Stato, IV, 2064/2017), l’asservimento consuma la capacità edificatoria ma non impedisce interventi privi di rilevanza volumetrica: gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, facilmente amovibili, non costituiscono costruzione e non sviluppano cubatura in senso edilizio (Tar Bolzano 240/2010; Trga Trento 152/2008). Le porzioni asservite e inedificate restano dunque compatibili con un impianto che non genera nuove volumetrie.

Il procedimento tradito

Fondato, infine, il vizio procedimentale: il diniego conteneva motivi nuovi, mai prospettati nel preavviso, in violazione dell’articolo 10-bis della legge 241/1990. E il Comune non aveva sospeso, con motivazione puntuale, il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 8, comma 6, Dlgs 190/2024 per consentire le integrazioni documentali: termine oltre il quale – salvi i casi di aree vincolate – il titolo si intende perfezionato senza prescrizioni. Del resto, la documentazione risultava già prodotta in riscontro all’avvio del procedimento.

Il rilievo pratico

Annullando il diniego – con condanna del Comune alle spese – il Tar consegna agli operatori un principio netto: la sola destinazione agricola e la prossimità a un bene vincolato non rendono l’area inidonea, e per gli impianti a servizio delle Cer la semplificazione non arretra di fronte a interpretazioni estensive delle norme urbanistiche comunali.

Per saperne di più: Fotovoltaico per le comunità energetiche: l’area agricola non può dirsi inidonea – NT+ Condominio, Il Sole 24 Ore.

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